L’obbligo del visto scatta se il totale delle compensazioni supera i 5mila euro
Se il lettore utilizza in compensazione «orizzontale» o «esterna» solo 4.950 dei 5mila e rotti euro del suo credito complessivo (richiedendo a rimborso o rinviando a nuovo la parte rimanente di 550 euro), egli non ha nessun obbligo di munire la dichiarazione del visto di conformità.
L'articolo 1, comma 574, della legge 147 del 2013 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del Dl 50/2017), prevede l’obbligo del visto per i contribuenti i quali «utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte … per importi superiori a 5.000 euro annui». Perché ricorra l'obbligo del visto non basta che il contribuente chiuda la dichiarazione con un credito, e che tale credito sia rinviato a nuovo piuttosto che essere chiesto a rimborso. Occorre che il credito sia concretamente inserito in modelli F24: non appena, nell’arco di un anno, il totale delle compensazioni eccede l’importo di 5.000 euro, la dichiarazione deve essere munita di visto.
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