Contabilità

L’Ocse aggiorna le linee guida: il transfer pricing punta sulla sostanza economica

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di Massimo Bellini

Debuttano le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento. L’Ocse ha pubblicato ieri sul proprio sito la nuova versione del documento che recepisce i chiarimenti e le modifiche apportate con il progetto Base erosion and profit shifting (Beps). Le « Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations », contengono i criteri riconosciuti a livello internazionale per l’applicazione del principio di libera concorrenza (arm’s length principle), che consente di determinare ai fini fiscali il valore delle transazioni intercompany poste in essere dai gruppi multinazionali. Anche in Italia rappresentano da molti anni la fonte principale per l’applicazione del transfer pricing.

Con il Beps, e in particolare con le azioni 8-10 (Aligning transfer pricing outcomes with value creation) e azione 13 (Transfer pricing documentation and country by country reporting), l’Ocse ha apportato numerosi cambiamenti nell’ottica di garantire:

sostanza: i prezzi di trasferimento dovranno essere determinati in modo da assicurare una allocazione dei profitti che rifletta la reale creazione di valore;

trasparenza: le amministrazioni finanziarie dovranno avere maggiori informazioni al fine di poter condurre analisi e verifiche di Tp più accurate, il che potrà essere realizzato con documentazione più dettagliata (masterfile e local file), con il country by country reporting (Cbcr) e con un maggior ricorso allo scambio di informazioni.

Ciò ha portato a una profonda rivisitazione delle precedenti linee guida del luglio 2010. Le modifiche più significative sono relative ai capitoli 5 (documentazione), 6 (beni immateriali), 7 (servizi intra-gruppo) e 8 (accordi di ripartizione di costi). Anche il resto del documento è stato modificato per recepire i concetti Beps, oltre che altri lavori condotti all’Ocse.

In particolare sono state apportate modifiche anche al capitolo 1 che definisce il principio di libera concorrenza ora formalmente inserito con la manovra correttiva nell’articolo 110, comma 7, del Tuir. In linea con l’approccio sostanzialistico promosso dal Beps, uno dei principali cambiamenti riguarda l’esatto inquadramento delle transazioni intercompany, che è alla base di ogni analisi sui prezzi di trasferimento e deve riflettere il contributo delle parti alla creazione di valore oltre che le effettive funzioni e rischi. Nel caso in cui tali analisi portino a considerazioni diverse da quanto previsto contrattualmente, saranno gli aspetti sostanziali a prevalere sulle disposizioni degli accordi intercompany.

Le nuove linee guida contengono inoltre indicazioni sui safe-harbours, ovvero regole semplificate di gestione dei prezzi di trasferimento, utili per garantire maggiore certezza e ridurre gli oneri amministrativi di Tp, soprattutto per i contribuenti di minori dimensioni e per le transazioni meno complesse.

Già nel 2016 il consiglio Ocse aveva approvato i principi Beps sul transfer pricing specificando che, nelle more dell’aggiornamento delle linee guida, gli stessi dovevano essere considerati immediatamente applicabili. Con la pubblicazione di ieri i contribuenti hanno a disposizione un unico documento che contiene le numerose modifiche apportate negli ultimi anni. Tuttavia, il lavoro dell’Ocse sui prezzi di trasferimento continuerà anche in futuro. Sono stati infatti recentemente emanati dei documenti in bozza che affrontano i temi di valutazione dei beni immateriali (hard to value intangibles), applicazione del metodo del profit-split e attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione. È inoltre atteso a breve un nuovo capitolo delle linee guida sulle transazioni finanziarie, oltre che nuove indicazioni sui servizi intra-gruppo.

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