L’ombrello dei modelli organizzativi sotto il vaglio dei giudici
Al fine di evitare conseguenze in capo alla società il cui rappresentante legale si è reso responsabile di uno dei delitti tributari più gravi diventa determinante la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo volti a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione degli illeciti in questione.
Nel caso di società che già hanno adottato il sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 231/2001, come evidenziato di recente dall’Ufficio del massimario della Suprema Corte (si veda il Sole 24 Ore del 16 gennaio), è necessario aggiornarne i contenuti al fine di implementare efficaci sistemi di gestione del rischio fiscale. Al riguardo occorre tener presente che l’estensione di tale normativa ai reati tributari ha efficacia dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (legge n.157/2019) avvenuta il 24 dicembre. Quindi la rilevanza di questo tipo di responsabilità interessa sostanzialmente i reati commessi da tale data.
Ma il modello e gli altri adempimenti consentono di evitare le sanzioni in capo alla società solo se superano il vaglio dell’Autorità giudiziaria e, prima ancora, della Procura della Repubblica. Al riguardo si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità compete al giudice di merito investito da specifica deduzione accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione conforme alle norme, nonché la sua efficace attuazione o meno nell’ottica prevenzionale prima della commissione dell’illecito (sentenza 43656/2019).
Per tale ragione diventa pressoché inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo formalmente, senza che essi si traducano in concreti adempimenti posti in essere all’interno dell’azienda. Non di rado, infatti, alcune società, sia nell’ottica di contenere i costi, sia perché talvolta è richiesto da specifiche necessità (ad esempio per partecipare a determinate gare), recepiscono il sistema preventivo dei reati solo apparentemente senza adeguare in concreto procedure, controlli, formazione.
L’attenzione degli organi inquirenti si concentra anche sull’aggiornamento del modello sull’attività formativa in ambito aziendale. Di tale attività è opportuno conservare traccia dello svolgimento e dei contenuti.
Altra condizione per beneficiare dell’esonero da responsabilità, è l’organismo di vigilanza (Odv) cui sono affidati compiti delicati. Esso deve caratterizzarsi per autonomia e indipendenza, nonché per specifiche competenze tecniche richieste in capo a ciascun membro. Per garantire la terzietà è auspicabile l’istituzione di un organismo ad hoc, pur non escludendosi la possibilità che tale ruolo sia attribuito (almeno per alcuni componenti) a funzioni interne dell’azienda e più frequentemente al collegio sindacale.
Sul punto, la Cassazione (sentenza 52316/2016) ha rilevato che non è idoneo a esimere l’ente dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.