Controlli e liti

L’omessa compilazione di RW si può sanare con l’integrativa

L’ordinanza 31626 della Cassazione: il quadro sui patrimoni detenuti oltreconfine non è un modello autonomo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Se il contribuente ha presentato Unico (ora modello Redditi), l’omessa compilazione del quadro RW può essere ravveduta attraverso la dichiarazione integrativa. Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un’omessa dichiarazione. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 31626/2021.

La vicenda trae origine dalla contestazione, nei confronti di un contribuente, dell’omessa compilazione del quadro RW per dei trasferimenti e delle disponibilità estere.

L’interessato impugnava il provvedimento dinanzi al giudice tributario eccependo, sul punto, che già prima della notifica dell’atto impositivo, aveva ravveduto la violazione attraverso una dichiarazione integrativa contenente la corretta compilazione del quadro RW.

Tuttavia l’agenzia delle Entrate riteneva che la presentazione del modello oltre i 90 giorni, dovesse qualificarsi comunque come omessa. Entrambi i giudici di merito annullavano la pretesa e l’Ufficio ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma. Nel procedimento oggetto della pronuncia, secondo la tesi erariale l’RW è una dichiarazione autonoma e pertanto è da considerarsi omessa oltre i 90 giorni, senza possibilità di ravvedimento attraverso l’integrativa.

I giudici di legittimità, sul punto, hanno rilevato che RW è solo una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, nel quale devono essere indicati i trasferimenti da e per l’estero. Se il contribuente ha presentato l’Unico completo nelle sue ulteriori parti, è consentita l’integrazione dei quadri mancanti tra cui appunto l’RW.

La decisione pare chiarire definitivamente i dubbi che da tempo riguardano l’autonomia (o meno) del quadro RW. In proposito occorre sottolineare che, in realtà, l’Agenzia già con la circolare 11/E/2010 aveva ritenuto “ravvedibile”, attraverso la dichiarazione integrativa, l’omessa compilazione del citato modulo.

Tale circolare è stata anche richiamata dalla risoluzione 82/E/2020, la quale in risposta a un quesito, ha spiegato come regolarizzare l’omessa indicazione di tali disponibilità estere.

Ma, secondo alcuni Uffici, nonostante i documenti di prassi, l’RW è una dichiarazione autonoma e quindi non sanabile oltre i 90 giorni. Prova ne è, infatti, che nella sentenza in commento è stato l’Ufficio a proporre ricorso per Cassazione nella speranza di escludere la validità del ravvedimento effettuato dal contribuente con la dichiarazione integrativa.

Alla luce della pronuncia e dei documenti di prassi dell’Agenzia, l’omessa compilazione del modello RW è quindi regolarizzabile:

entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, applicando la sanzione specifica prevista per la violazione al modello RW (articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del Dl 167/1990) pari a 258 euro, oltre alla sanzione di omesso versamento (articolo 13 del Dlgs 471/1997), se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di Ivie e/o Ivafe;

oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, applicando la sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997), oltre alla sanzione specifica prevista per il quadro RW (articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, Dl 167/1990).

Per entrambe le ipotesi è possibile applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento.

Resta ancora da chiarire il dubbio legato ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione perché titolari solo di redditi di lavoro dipendente o assimilati, per i quali l’obbligo è assolto attraverso il Cud o certificazione unica.

Per tali soggetti, infatti, mancando il modello Unico, sembrerebbe escluso il ravvedimento dell’RW con un’integrativa.

A diverse conclusioni, dovrebbe invece giungersi per il modello 730, il quale essendo una dichiarazione a tutti gli effetti, è ravvedibile con l’integrativa. Conferma in tal senso, si evince dalle istruzioni al 730, secondo le quali, l’RW costituisce un «quadro aggiuntivo» al modello.

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