Imposte

L’omessa dichiarazione non annulla il credito: detratto l’anno seguente

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di Laura Ambrosi

In caso di dichiarazione omessa il credito Iva può essere recuperato nella dichiarazione dell’anno successivo: è il giudice tributario che deve valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali di spettanza del diritto. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza nr. 127 depositata ieri.

Una società ometteva la presentazione della dichiarazione Iva nella quale doveva emergere il credito di imposta maturato nell’esercizio. Il citato credito veniva riportato nella dichiarazione dell’anno successivo. L’agenzia delle Entrate disconosceva la detrazione e, in esito al controllo automatizzato, emetteva una cartella di pagamento per il recupero delle somme. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava la legittimità della pretesa. In particolare la Ctr affermava che in assenza dell’esposizione del credito nella dichiarazione di competenza, la contribuente non poteva detrarlo nell’anno successivo, ma avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso. La società ricorreva in cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata interpretazione della norma.

La Suprema Corte, accogliendo le ragioni della contribuente, ha innanzitutto ricordato che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta nell’anno successivo, anche in conseguenza del controllo automatizzato. Si tratta, infatti, di un riscontro formale, privo di valutazioni o indagini sostanziali, limitato ad un mero raffronto dei dati indicati nella dichiarazione rispetto a quelli presenti nell’anagrafe tributaria. Al contribuente è poi sempre consentita l’impugnazione della cartella di pagamento emessa in conseguenza di tale controllo potendo così dimostrare in tale sede i requisiti soggettivi della spettanza del diritto di credito. Le Sezioni unite (n. 17758/2016) in proposito, richiamando i principi comunitari, hanno affermato che per la detraibilità dell’imposta occorre che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.

L’omessa presentazione della dichiarazione Iva dalla quale sarebbe scaturito un credito è una violazione formale di valenza probatoria, con la conseguenza che l’infrazione diviene emendabile laddove si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il contribuente ha diritto alla predetta detrazione.

I giudici di legittimità hanno così rilevato che proprio da tali principi emerge che anche in mancanza della dichiarazione annuale, il credito maturato può essere comunque detratto. La norma, in proposito, prevede che il diritto spetta a condizione che sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione. È poi il giudice tributario a dover verificare se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti per la citata detrazione (termini, acquisti inerenti, ecc.), con la conseguenza che in sede di giudizio di impugnazione della cartella di pagamento non può essere negato il diritto in assenza di contestazioni sostanziali.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 127 del 4 gennaio 2017

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