Controlli e liti

L’omessa notifica di tutti gli atti blocca il pignoramento presso terzi dell’ex socio

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Va annullato il pignoramento effettuato presso i terzi nei confronti dell’ex socio della Snc fondato su cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento notificate al sodalizio in data successiva alla sua estinzione. Questo perché l’Ente di riscossione non ha rispettato la procedura nei confronti del contribuente, astrattamente “coobbligato”, al quale cui avrebbe dovuto intestare e notificare gli atti presupposti. Né vale a salvare l’operato del Concessionario la novella normativa sulla «riviviscenza quinquennale» delle società estinte per le richieste di cancellazione avvenute prima del 13 dicembre 2014, data la natura “sostanziale” e non “retroattiva” della norma. Così la Ctp Palermo, sentenza 77/2/19 (Presidente Brancato, Relatore Frasca) ( clicca qui per consultarla ).


La decisione

Ecco la ratio posta a base del decisum da parte della Ctp palermitana:

a) Intanto la cancellazione della società di persone, al pari di quelle di capitali (in base all’insegnamento del Supremo Consesso (Cassazione Sezioni Unite, 4060/2010), impedisce alla stessa di essere destinataria di atti impositivi, perché l’atto è indirizzato e notificato a soggetto giuridico non più esistente, e, quindi, gli atti posti a base del pignoramento, sono da considerarsi come giuridicamente inesistenti;

b) Poi, l’operato dell’agente della riscossione non può essere “salvato” dal quarto comma dell’articolo 28 del Dlgs 175 del 2014, che ha disposto la “reviviscenza quinquennale” delle società, le quali hanno chiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese, data la natura “sostanziale” e non retroattiva della norma, la quale pertanto è applicabile solo a far data dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della stessa;

c) In ogni caso: da un lato, è vero che, dall’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio in base al quale i debiti del sodalizio si trasferiscono in capo ai soci che ne rispondono limitatamente, se essi erano soci di società di capitali o soci accomandati di Sas (ossia in base a quanto riscosso dal bilancio finale di liquidazione), o illimitatamente, se erano soci con tale regime di responsabilità; dall’altro lato, però, il Concessionario della Riscossione avrebbe dovuto rispettare tutti i passaggi previsti dalla procedura di riscossione, ossia notificare gli atti posti a base del pignoramento presso terzi in capo al socio astrattamente coobbligato e non al sodalizio estintosi.

La vicenda

Una Snc si estingue nel febbraio 2011, ma, data la presenza di debiti erariali, il Concessionario della Riscossione la ritiene “in vita” e notifica dapprima le iscrizioni a ruolo, e, poi, due intimazioni di pagamento rispettivamente nel maggio 2017 e nel febbraio 2018. Sulla scorta di tali intimazioni, il Concessionario notifica infine ad un ex socio del sodalizio atto di pignoramento presso terzi per oltre un milione di euro, prontamente impugnato dall’uomo con ricorso introduttivo nel giugno 2018. Secondo il contribuente la pretesa è infondata siccome basata su atti notificati a soggetto non avente più capacità giuridica e quindi illegittimi. Il Concessionario resiste con atti di controdeduzioni nel processo.


Il contesto

In primo luogo, va sottolineata l’interpretazione circa la “sostanzialità” anziché circa la “procedurabilità” della norma offerta dal giudice giudice, che ne esclude l’effetto retroattivo. E ciò con effetto assorbente sulla prossima considerazione.
In secondo luogo, non è mai da dimenticare la sequenza degli atti da notificare: ruoli, cartelle, intimazioni di pagamento, atti della esecuzione (pignoramento presso terzi, etc.). Per l’agenzia delle Entrate-Riscossione si tratta di ottimo monito per sempre attuare tale procedura ab origine nei confronti del soggetto obbligato principale e dei soggetti potenzialmente coobbligati. Per i contribuenti, si tratta di un prezioso vizio da eccepire sempre nei confronti dell’Amministrazione, agenzia delle Entrate o agenzia della Riscossione.

Ctp Palermo, sentenza 77/2/19

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