L’omessa prova della delega di firma «annulla» solo il processo tributario
Le eccezioni di nullità dell’atto impositivo per omessa prova della delega di firma – da parte dell’agenzia delle Entrate – sono da esplicarsi esclusivamente nel processo tributario e non attengono alla fase amministrativa di accertamento.
Lo afferma l’ ordinanza 9749/2017 , della Cassazione, Sezione VI, nel respingere il ricorso del contribuente avverso la decisione della Ctr Piemonte n. 283/36/2015, la quale aveva parzialmente accolto l’appello proposto dalla società contribuente, contro la sentenza della Ctp di Cuneo che, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso inerente un avviso di accertamento per Irap, Ires e Iva 2007. Nel richiamarsi alla sentenza n. 18758/2014 dei colleghi della sezione V, nella quale è espresso il principio per cui, in caso di contestazione, l’amministrazione finanziaria deve dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio, l’ordinanza afferma che «la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, poiché ha affermato che tale allegazione probatoria, indubbiamente gravante sull’Agenzia fiscale, riguarda il processo tributario e non, come erroneamente sostiene la ricorrente, la fase amministrativa di accertamento».
Altri due motivi del ricorso vengono ritenuti infondati dalla Suprema corte.
Il primo in quanto, diversamente dalla tesi svolta dal contribuente, si nega che esista una generale obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, nel caso di verifica cosiddetta a tavolino, ritenuta obbligazione gravante sull’amministrazione finanziaria solo nel caso di tributi “armonizzati” (ad esempio Iva, Accisa, etc), e sempre che «il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa».
Peraltro, nel caso di specie, la Ctr aveva riscontrato che una forma di contraddittorio endoprocedimentale era stata invece concretamente attuata. Nell’ulteriore motivo il ricorrente riteneva che la Ctr avesse erroneamente applicato la ripartizione dell’onere probatorio, in tema di deducibilità dei costi in sede di determinazione del reddito di impresa.
La questione, secondo la Suprema corte - che si rifà alla sentenza n. 21184/2014 , sezione V - è da ritenersi infondata, in quanto «non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa».