Controlli e liti

L’opposizione «salva» il fascicolo

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di Antonino Porracciolo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo confluiscono anche i documenti prodotti dal ricorrente nella fase monitoria. Come conseguenza, il deposito di quegli atti non è soggetto alle preclusioni istruttorie previste dal Codice di procedura civile. Sono questi i princìpi che si ricavano da una sentenza del Tribunale di Torino (giudice Ivana Peila) dello scorso 12 ottobre.

La controversia scaturisce dall’opposizione a un decreto con cui il Tribunale aveva ingiunto a una Srl il pagamento di 58mila euro in favore di altra società che si era affermata creditrice di tale somma in base a due contratti di subappalto di lavori. L’opponente ha chiesto la revoca del decreto, sostenendo che la Srl era stata inadempiente nell’esecuzione degli accordi.

Nel decidere l’opposizione, il giudice si sofferma, innanzitutto, sulla questione di ammissibilità della produzione documentale che la società convenuta, ricorrente nella fase monitoria, aveva effettuato con una memoria depositata in corso di causa e non, invece, entro i termini previsti dal Codice di procedura civile per la tempestiva richiesta dei mezzi di prova.

Sul punto, il tribunale osserva che, con la sentenza 17603/13, la Cassazione aveva sostenuto che i documenti prodotti nella fase monitoria confluiscono nel fascicolo del giudizio di opposizione solo se il creditore si costituisce in giudizio depositando quegli atti; sicché, in mancanza di tale deposito, quei documenti non entrano nel fascicolo d’ufficio «e il giudice non può tenerne conto».

Tuttavia, le Sezioni unite della stessa Corte hanno affermato, nella sentenza 14475/15, che i documenti, «una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice». Si tratta di un principio «che può essere definito “di non dispersione della prova”», e che si fonda sulle regole «costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata».

Di conseguenza, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo «devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione», e dunque la parte opposta può ritirare la propria produzione solo con l’autorizzazione del magistrato.

Peraltro, il fatto che nessuna norma preveda la necessità che nel giudizio di opposizione sia acquisito il fascicolo della fase monitoria si spiega per l’«unicità dell’ufficio». E la mancanza di una tale previsione normativa - conclude la Corte di cassazione - si riscontra anche per i giudizi d’impugnazione (revocazione e opposizione di terzo) che si svolgono davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento censurato.

In base a queste premesse, il tribunale ha quindi ritenuto ammissibile il deposito, da parte della Srl, del fascicolo presentato nella fase monitoria.

Nel merito, il giudice ha accolto l’opposizione, avendo ritenuto che la stessa Srl, in quanto sostanzialmente attrice e dunque gravata del relativo onere probatorio, non avesse dimostrato di aver eseguito i lavori di cui aveva chiesto il pagamento.

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