Controlli e liti

L’ipoteca scatta con il totale delle iscrizioni a ruolo

Secondo la Ctr Lazio la soglia di 20mila euro va calcolata sulla totalità dei debiti e non sul singolo importo

di Andrea Taglioni

È legittima l’iscrizione ipotecaria avanzata dall’agente della Riscossione a prescindere dalla natura del credito iscritto a ruolo. Ne consegue che, ai fini del calcolo della soglia oltre la quale può essere iscritta l’ipoteca, vanno considerati non solo i debiti oggetto di contestazione da parte del contribuente ma tutti quelli per i quali l’ente creditore ha affidato all’agente la riscossione.

È quanto stabilito dalla sentenza n. 1287 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio lo scorso 11 marzo. Procediamo con ordine e vediamo quali sono i presupposti che legittimano la misura cautelare.

L’articolo 77 del Dpr 602/73 prevede la possibilità di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili del debitore o dei coobbligati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo.

La misura cautelare, però, presuppone che l’importo del debito scaduto e non pagato sia superiore a 20.000 euro, limite, quest’ultimo, originariamente stabilito in 8.000 euro.
A livello procedurale, inoltre, è necessario che l’Ader notifichi preventivamente una comunicazione contenente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, verrà iscritta l’ipoteca.

La norma, tuttavia, non stabilisce quali sono i crediti da prendere in considerazione per calcolare se si è raggiunta (o meno) la soglia minima oltre la quale può essere iscritta l’ipoteca.

Fatte queste premesse, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente annullando l’iscrizione ipotecaria poiché il debito tributario, di importo pari a 776 euro, non raggiungeva la soglia prevista per l’emissione della misura cautelare fissata, all’epoca dei fatti, in euro 8000.

Avverso la pronuncia della Commissione provinciale proponeva appello l’agente della riscossione sostenendo un’errata interpretazione da parte della stessa delle norme che regolamentano l’iscrizione ipotecaria.

La tesi erariale è stata accolta dai giudici i quali ricordano che in tema di iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima prevista dall’articolo 77, Dpr 602/1973, occorre fare riferimento a tutti i debiti iscritti a ruolo.

Nel caso di specie, infatti, la Commissione ha ritenuto che la tesi secondo la quale bisogna tener conto solo degli importi relativi alla materia tributaria non può essere accolta in quanto il credito complessivamente ed unitariamente vantato dagli enti impositori, a prescindere dalla sua natura, superava la soglia normativamente prevista.

Del resto, la decisione assunta è conforme agli indirizzi giurisprudenziali di legittimità in base ai quali ciò che rileva ai fini del superamento della soglia normativamente prevista per poter iscrivere l’ipoteca è l’ammontare complessivo delle iscrizioni a ruolo.

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