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L’uso promiscuo decade se si trasferisce lo studio dalla casa

Ristrutturazioni

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Un titolare di partita Iva come ditta individuale è residente e proprietario di un’abitazione in una villetta bifamiliare, mentre l’altra abitazione è di proprietà dei genitori. Presso l’agenzia delle Entrate è denunciata come sede dell’attività l’abitazione dei genitori. Si chiede se lo spostamento della sede dell’attività, presso un locale in locazione al di fuori della stessa bifamiliare, sia condizione sufficiente per escludere la destinazione a uso promiscuo, in considerazione che si vorrebbero fare degli interventi di ristrutturazione su entrambe le abitazioni.
A.P. - Venezia

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, «Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%» (guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – luglio 2019”, pagina 15). Per evitare questa limitazione, si ritiene sufficiente che il lettore, come proposto nel quesito, prima dell’avvio dei lavori agevolati, provveda a trasferire la sede della sua ditta individuale presso un altro immobile non coinvolto dagli interventi in oggetto, denunciando ufficialmente la variazione di sede sia presso la Camera di Commercio sia presso l’agenzia delle Entrate, cosicché l’immobile sui cui sono effettuati i lavori non risulti più a uso promiscuo, ma sola abitazione (per la quale spetta la detrazione senza la limitazione del 50%).

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