Diritto

La Brexit ancora non vale per le controllanti UK

Assonime: società italiane controllate da quelle del Regno Unito esonerate dalla redazione del consolidato nel 2020

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di Alessandro Germani

Le società di capitali italiane controllate da società del Regno Unito rientrano nell’esonero dalla redazione del consolidato, ex articolo 27, comma 3, del Dlgs 127/1991, per i bilanci consolidati da redigere e depositare nel corso del 2020. Ciò in quanto anche per il 2020 la controllante UK è tenuta a redigere il bilancio consolidato nel rispetto della disciplina europea. È questo l’importante chiarimento del caso n. 2 di Assonime, avente una chiara portata pratica per i gruppi con la testa in UK e subholding in Italia tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

Va infatti ricordato che a partire dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non è più membro dell’Ue. Il Dlgs 127/1991 impone da un lato l’obbligo per le società di capitali che controllano un’impresa di redigere un bilancio consolidato e dall’altro prevede una serie di casi di esonero. Uno di questi è l’esonero della subholding, per evitare duplicazioni di consolidati per ogni livello di controllo.

Infatti, le società che controllano altre imprese non sono soggette all’obbligo del consolidato quando sono a loro volta controllate da un’altra società e:
a) la redazione del consolidato non sia richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale;
b) la società non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati;
c) l’impresa controllante soggetta al diritto di uno Stato membro Ue rediga e sottoponga al controllo il bilancio consolidato secondo il Dlgs 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato Ue o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Con l’uscita del Regno Unito dall’Ue dal 1° febbraio, si potrebbe pensare che l’esonero della subholding italiana non rilevi più, venendo meno il fatto che la holding (Uk) sia obbligata a redigere il bilancio consolidato non essendo più soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea.

Esiste tuttavia un periodo di transizione, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2020, peraltro passibile di proroga, durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi al Regno Unito come se fosse ancora uno Stato membro.

Ciò comporta che la controllante britannica sarà comunque tenuta alla redazione del bilancio consolidato in questo frangente, e dunque non ci sono motivi per cui debba venire meno, in tale frangente, la causa di esonero per la subholding italiana che è finalizzata ad evitare una proliferazione di sub consolidati.

In conclusione, pertanto, le società di capitali italiane che sono controllate da società del Regno Unito rientrano nell’esonero dalla redazione del consolidato, previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dlgs 127/1991, per i bilanci consolidati da redigere e depositare nel corso del 2020. Il tema andrà riconsiderato una volta che sarà scaduto il periodo di transizione e dovrà essere oggetto di specifica disciplina.

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