Controlli e liti

La cartella annullata all’acquirente di un terreno ha effetto anche per il venditore

Stop alla cartella se vengono riconosciuti i benefici al compratore in primo grado

di Laura Ambrosi

La sentenza che annulla l’atto impositivo nei confronti dell’acquirente di un immobile si applica anche a favore del venditore, nonostante non sia passata in giudicato in quanto le pronunce tributarie sono immediatamente esecutive. È questo l’interessante principio espresso dalla Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) nella sentenza 120/02/2020.

Il venditore di un fondo agricolo impugnava una cartella relativa a maggiore imposta registro per il quale l’acquirente (coltivatore diretto), secondo l’ufficio, non poteva godere dei benefici fiscali fruiti. Il ricorso della parte acquirente contro l’originario avviso di liquidazione era accolto dalla Ctp, l’agenzia appellava la sentenza ma il procedimento era ancora prendente presso la competente Ctr.

La parte venditrice chiedeva, nel proprio ricorso, di poter beneficiare di tale pronuncia con la conseguente illegittimità della cartella in quanto l’iscrizione a ruolo era avvenuta in pendenza della sentenza di annullamento della pretesa erariale.

Secondo l’Agenzia, invece, non era possibile estendere il giudicato, in quanto la sentenza era stata appellata e quindi, non essendosi formato il giudicato, secondo l’orientamento della Suprema corte, l’iscrizione a ruolo era legittima.

In effetti, in varie pronunce, la Cassazione ha sostenuto che la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore laddove ricorra, tra l’altro, il passaggio in giudicato della sentenza.

La Ctp evidenzia di conoscere il principio della Cassazione evocato dall’ufficio ma di non condividerlo. E ciò in quanto la stessa Suprema corte, anche a Sezioni unite, è giunta a differenti conclusioni in merito alla rilevanza delle sentenze tributarie non definitive.

Più in particolare i giudici reggiani segnalano che le Sezioni unite (sentenza 758/2017), seppur con riferimento all’iscrizione a ruolo straordinario, hanno ritenuto che in presenza di una sentenza tributaria non passata in giudicato di annullamento anche parziale dell’atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio. E ancora, sempre le Sezioni unite (sentenza 2320/2020), con riferimento a un atto di irrogazione sanzioni hanno rilevato che in caso di annullamento del provvedimento impositivo, con sentenza anche non definitiva, il provvedimento di sospensione nei confronti dell’autore della violazione o dei soggetti obbligati in solido, cessa di avere efficacia nei limiti della somma corrispondente alla parte di atto annullata, stante l’efficacia immediata delle decisioni delle commissioni tributarie.

Secondo le Sezioni unite, quindi, l’esecutività immediata delle sentenze di fatto annulla l’atto impositivo, rendendolo quanto meno privo di qualsiasi efficacia.

Nel caso in esame, l’iscrizione a ruolo dell’ufficio è avvenuta quando l’avviso di liquidazione era già stato annullato, mancando così un titolo efficace per chiedere l’emissione della cartella. Diversamente, infatti, si vanificherebbe l’esecutività immediata delle sentenze tributarie introdotta con la riforma del 2015.

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