L’atto dell’amministrazione finanziaria privo di motivazione è illegittimo e non può essere integrato in sede processuale. È quanto hanno affermato i giudici della seconda sezione della Cgt di Vicenza con la sentenza n. 475/2/2025 (presidente Fiore, relatore Rosati di Monteprandone), sposando l’orientamento della Cassazione.
La vicenda
Nel caso in esame, una società impugnava una cartella di pagamento eccependo, tra l’altro, il difetto di motivazione della stessa e del ruolo sottostante, trattandosi di primo...

