Controlli e liti

La Cassazione: Agenzia fuori dal passivo se l’accertamento è annullato

L’ordinanza 7334/2021: insinuazione esclusa anche se la sentenza del giudice tributario non è definitiva

di Laura Ambrosi

L’amministrazione finanziaria non si può insinuare al passivo se il giudice tributario ha annullato l’accertamento e ciò anche se la sentenza non è ancora definitiva. A confermare il principio è la Cassazione con l’ordinanza 7334/2021.

La curatela del fallimento impugnava dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo straordinaria per tre avvisi di accertamento che erano stati autonomamente opposti.

La norma prevede che in pendenza di giudizio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, l’Amministrazione può iscrivere a ruolo straordinario l’intera somma pretesa e quindi imposte (e relativi interessi) e sanzioni nella misura del 100 per cento.

Nella specie, la contribuente chiedeva l’annullamento della pretesa perché riferita a prodromici atti già annullati dal giudice tributario in entrambi i gradi di merito.

Sia la Ctp, sia la Ctr confermavano le ragioni della curatela e l’agenzia ricorreva in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma atteso che la sentenza di annullamento dei prodromici avvisi di accertamento non era definitiva e pertanto l’iscrizione straordinaria era legittima al fine dell’insinuazione al passivo. La Cassazione ha innanzitutto ricordato i principi affermati dalle Sezioni unite (sentenza n. 758/2017) secondo cui l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, derivanti da un avviso di accertamento non definitivo, costituisce una misura cautelare posta a garanzia del credito erariale.

Tuttavia, la legittimità della tutela è subordinata dall’atto impositivo presupposto, con la conseguenza che ove intervenga l’annullamento con sentenza del giudice tributario anche se non definitiva, l’Agenzia deve adeguarsi alla decisione.

La Suprema Corte ha poi precisato che, in ogni caso, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento di un credito tributario, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito, l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, poiché può essere anche basata su titolo di diverso tenore (Sezioni unite 4126/2012).

La legittimazione straordinaria del concessionario della riscossione, che può avanzare la domanda di insinuazione «sulla base del ruolo» (articolo 87 del Dpr 602/73), deve basarsi su un ruolo formato legittimamente.

A prescindere, infatti, dalla tipologia di ruolo (straordinario o ordinario), se fondato su accertamenti annullati, non sussiste alcun diritto per l’insinuazione.

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