Controlli e liti

La Cassazione boccia la riforma del market abuse: agevola le elusioni

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di Giovanni Negri

Una normativa criminogena. Anche se in vigore solo da un mese, la bocciatura della nuova disciplina del market abuse da parte della Cassazione è netta. Con la sentenza 27564 della Sezione tributaria, infatti, la Corte, nella vicenda che ha visto Stefano Ricucci sanzionato sul piano penale (scontò 80 giorni di carcere per market abuse, ma la condanna a tre anni per una pluralità di reati, dopo patteggiamento, venne poi azzerata dall’indulto) sia su quello amministrativo per una serie di condotte manipolative sui titoli di Rcs, non nasconde le «perplessità» sul Dlgs 107 del 2018. In particolare, il decreto ritiene che si può configurare una violazione del divieto di doppia sanzione (ne bis in idem) anche nel caso in cui il soggetto giuridico cui è diretta la pena è non una persona fisica ma una società alla quale è applicata una sanzione per l’illecito amministrativo di market abuse e una per il decreto 231 del 2001 quando dal reato commesso da una persona fisica appartenente al suo organico, la società avuto interesse o tratto un vantaggio. Il nuovo articolo 187 terdecies del Tuf, costituisce una normativa più favorevole rispetto a quanto previsto nel passato, anche recente, nella parte in cui ammette il cumulo tra le sanzioni inflitte alla società e alla persona fisica che la rappresenta nella valutazione di proporzionalità. Una riforma che appare alla Cassazione «confliggente» con i i principi definiti dalla Corte di giustizia europea nella parte in cui permette l’applicazione del principio del ne bis in idem anche nel caso di sanzioni inflitte a soggetti diversi.

Una disposizione, inoltre, ed è qui il suo aspetto criminogeno, che «agevolerebbe inoltre condotte elusive con la comminatoria di pene nei confronti di persone fisiche che potrebbero essere adoperate come schermo (cosiddette teste di legno) per salvaguardare il patrimonio di società e viceversa». Nella comparazione tra sanzioni, sulla quale dovrà esercitarsi di nuovo il giudice di merito, la Cassazione invita, quando, come nel caso di Ricucci, ci si trova a dovere confrontare una condanna penale per diversi reati, a circoscrivere l’accertamento ai soli profili puntivi del reato di manipolazione del mercato. A non dovere pesare saranno poi, raccomanda la Corte elementi come la scelta di patteggiare o la condotta processuale (confessione).

Cassazione, sezione tributaria, sentenza 27564 del 30 ottobre 2018

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