Controlli e liti

La Cassazione: l’Iva si applica già all’esecuzione dei servizi

L’ordinanza 26650 rischia di stravolgere le regole di fatturazione e di innescare contestazioni a catena

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di Dario Deotto e Massimo Sirri

Nell’ordinanza 26650/2020 del 24 novembre, dovendo decidere della deducibilità di costi malamente imputati in base al principio di competenza, oltre che di altre questioni procedurali e sostanziali (si veda l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 25 novembre), la Cassazione, verosimilmente per contrastare un’eccezione del contribuente, sottolinea che il momento d’effettuazione delle prestazioni di servizi, ai fini della loro rilevanza Iva, va individuato con riferimento al «materiale espletamento dell’operazione, e non a quello del pagamento del corrispettivo».

Si tratta di un’affermazione davvero rilevante con importanti effetti sui comportamenti dei contribuenti.

A giudizio della Corte, tuttavia, quella secondo cui il fatto generatore dell’imposta s’identifica con l’effettuazione dell’operazione, cui consegue l'esigibilità del tributo, sarebbe l'unica interpretazione conforme alla norma comunitaria (attualmente si tratta degli articoli 62, 63 e 66, direttiva 2006/112).

Il precedente

Tale affermazione, del resto, è in linea con le conclusioni raggiunte dalle Sezioni unite nella sentenza 8059/2016 (richiamata espressamente dalla recente pronuncia), la quale esclude che, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, assuma rilievo il pagamento della prestazione, come letteralmente (e in via generale) prevede l'articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972.

In tale precedente che, si rammenta, riguardava la rilevanza ai fini dell’imposta di somme incassate dopo la chiusura della partita Iva, ma per servizi eseguiti in epoca anteriore, la Cassazione ha in effetti ancorato il dato normativo interno in punto di «momento d’effettuazione» alla sola esigibilità del tributo anziché, più in generale, alla nascita dell'operazione. La conseguenza è che il concetto di «fatto generatore» dell'imposta, soltanto implicito nella disposizione interna, sarebbe rilevabile per «rimando alla normativa sovranazionale» e, perciò, andrebbe individuato nell'effettuazione (in senso materiale) della prestazione di servizi.

A tale principio, la recente ordinanza mostra di aderire in modo incondizionato, affermando che è quindi «sconfessata… la tesi per cui vi sarebbe stata, per le prestazioni di servizi, una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data di percezione del corrispettivo e quella di esecuzione della prestazione di servizi».

Le possibili conseguenze

Una tale affermazione rischia tuttavia di avere conseguenze assai gravi, se assunta acriticamente, potendo legittimare contestazioni di omessa fatturazione per tutte le situazioni in cui, pur essendo eseguita la prestazione, non sia ancora stato incassato il relativo corrispettivo.

Tale problematica, già evidenziata alla pubblicazione della sentenza 8059/2016, ma verosimilmente ritenuta confinata a “situazioni limite”, quale appunto quella dell'incasso di somme dopo la chiusura della posizione Iva per prestazioni eseguite in precedenza (o in altre fattispecie comunque “patologiche”), potrebbe ora divenire dirompente.

È dunque ancor più urgente risolvere la questione se l’orientamento manifestato e ora riaffermato dalla Cassazione sia indicativo della sola plausibile interpretazione della norma interna, oppure se sia ancora possibile – come si ritiene - la diversa (tradizionale) lettura dell’articolo 6, comma 3, Dpr 633/72, fondata sul dato letterale, peraltro dichiarato compatibile con la norma europea, come rilevato dalla stessa corte di Giustizia Ue (sentenza C-144/94). In tal caso, per poter affermare che una prestazione di servizi è effettuata al momento dell'esecuzione, anziché a quello del pagamento, è necessaria una modifica della norma.

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