Controlli e liti

La Cassazione: risposte a interpello applicabili a casi analoghi

Per l’ordinanza 8740/2021 possono rilevare anche a beneficio degli altri contribuenti

di Laura Ambrosi

Se la fattispecie è la medesima, la risposta dell’interpello rileva anche a beneficio degli altri contribuenti. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 8740/2021, depositata il 30 marzo.

Una società impugnava davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto l’applicazione dell’Iva ridotta del 10% in relazione a un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici. La contribuente chiedeva l’applicazione del trattamento già valutato e disciplinato dall’Agenzia in uno specifico interpello proposto dal cedente dei beni.

Entrambi i giudici di merito annullavano la pretesa e così l’Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della norma, atteso che le risposte agli interpelli sono vincolanti solo per il contribuente che li ha proposti.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto affermato che l’efficacia vincolante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a terzi diversi dall’interpellante, può estendersi anche se la struttura della fattispecie impositiva, nonché i relativi obblighi sono indissolubilmente legati alla questione investita dall’interpello, sebbene riferiti a contribuenti differenti.

Nella specie, la questione oggetto dell’interpello interessava l’applicazione dell’aliquota Iva in relazione alla cessione di beni. Tuttavia, tali chiarimenti erano certamente applicabili, secondo la Cassazione, non solo al cedente ma anche al cessionario in considerazione degli obblighi di fatturazione, di versamento dell’imposta e di rivalsa. In concreto quindi, la Corte ha condivisibilmente ritenuto che la risposta di un interpello proposto da uno dei soggetti parte di una operazione commerciale è applicabile anche nei confronti dell’altro contraente.

La decisione conferma verosimilmente che il chiarimento contenuto in un interpello, pur non potendosi automaticamente applicare in via generale a tutti i contribuenti, può estendersi ad analoghe fattispecie.

Tuttavia, è singolare che l’Ufficio fino al terzo grado di giudizio abbia sostenuto che a fronte della medesima cessione, il cedente dovesse scontare l’Iva agevolata (come la risposta dell’interpello) e invece il cessionario l’Iva ordinaria. E ciò solo perché l’istanza sia stata presentata da uno e non anche dall’altro soggetto della medesima operazione commerciale. Peraltro, nonostante la singolarità della tesi erariale, fa riflettere che alla fine le spese siano state compensate.

Da notare infine, che di sovente le Entrate motivano le pretese di maggiori imposte basandosi sui più svariati documenti di prassi che ora, invece, al contrario si sostiene abbiano una valenza esclusivamente per il contribuente interpellante.

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