La certezza nasce dai comparabili
Cambiando una politica di più di quaranta anni (dal Dpr 597/1973) il legislatore col Dl 50/2017 ha formalmente introdotto nella disciplina fiscale del reddito d’impresa il principio di libera concorrenza.
Il progetto è davvero una lodevole iniziativa del ministero e di tutta l’amministrazione finanziaria, per un dialogo (in sede tecnica e non parlamentare) tra imprese e regolatore. Mai come ora gli operatori chiedono certezza, perché se è possibile discutere sul valore in senso economico, non è auspicabile che ciò riverberi nell’applicazione della legge fiscale .
Molto appropriata è la traduzione in italiano della parte normativa delle direttive Ocse (per ora in bozza), già tentata nel 1997 dal Poligrafico dello Stato, con «schede mobili a pagamento». La pubblicazione delle direttive Ocse in italiano finalmente diffonderebbe su larga scala nel nostro paese la fonte normativa più importante sul transfer pricing: le direttive Ocse definiscono lo standard e i modi di implementazione del principio di libera concorrenza.
Lo schema di decreto Mef sintetizza il modello sotteso alle direttive, fondato sull’analisi di comparazione tra transazioni di gruppo e transazioni libere simili. Il primo accertamento fondamentale di transfer pricing è la separazione di transazioni e imprese di gruppo da compararsi sul libero mercato, dalle transazioni relative a (o imprese di gruppo che possiedono) beni immateriali unici, che non hanno paragoni nel libero mercato.
Le imprese nel possesso di beni immateriali unici sono titolate a conseguire l’utile o la perdita di tutta l’attività integrata di gruppo. L’accertamento deve essere effettuato con i criteri modificati nel 2015, nati per combattere gli abusi sfocianti nella localizzazione dei profitti di gruppo, senza giustificazione economica, nei paradisi fiscali (Beps).
La regola attuale per l’acquisto del possesso dei beni immateriali richiede che il possessore debba sopportare finanziariamente il rischio di ricerca/sviluppo degli stessi immateriali; in funzione antiabuso (ecco la novità post Beps) il possessore deve anche controllare, con proprio personale, almeno le attività importanti connesse allo sviluppo, valorizzazione, protezione, manutenzione , sfruttamento di tali beni (cosidette funzioni Dempe di «creazione del valore»).
Due brevi osservazioni. La prima: per ragioni oggettive, legate all’economia dei gruppi, il metodo attualmente più usato nel transfer pricing è il confronto con gli utili realizzati da imprese indipendenti.
La metodologia introdotta negli anni Novanta negli Stati Uniti è stata laboriosamente condivisa (non senza iniziali distinguo) dall’Ocse. La ricerca dei comparabili più appropriati partendo dalle banche dati commerciali potrebbe essere un processo teoricamente senza fine.Le modalità del processo sono raccolte nelle direttive Ocse, ma anche in documenti di organi tecnici come il Joint transfer pricing forum, istituito in sede Ue.
Sarebbe auspicabile che il ministero o l’Agenzia italiani riepilogassero tutte le prescrizioni per una estrazione di comparabili appropriata per l’amministrazione finanziaria, ad esempio come istruzioni agli organi di controllo (con circolare). Si darebbe così modo anche alle imprese di conoscere in anticipo qual è la qualità richiesta per superare senza rilievi una verifica fiscale riguardo l’estrazione di comparabili, nonchè le fonti di informazione ammissibili per raffinare l’estrazione.
Seconda considerazione. Precisazioni sarebbero auspicabili anche in altro campo «più impegnativo»: alcuni paesi sembrano avanzare una lettura unilaterale delle direttive Ocse, sullo svolgimento delle importanti attività Dempe (prima ricordate), titolate alla parte più rilevante dei profitti di gruppo. Le direttive Ocse delineano al punto 6.56 tali importanti funzioni, ma con fine indubbiamente ambizioso il progetto ministeriale potrebbe precisarne ulteriormente il contenuto, esemplificando le importanti funzioni rispetto alle più frequenti eventualità; ciò può essere il caso del marketing nazionale, con l’evidente rischio di una impostazione unilaterale italiana ma con l’altrettanto evidente vantaggio di maggior certezza per gli operatori (e verificatori) nazionali.
L’eccellente expertise dei soggetti pubblici coinvolti nel progetto ministeriale consente di pronosticare un eventuale ottimo risultato anche su questo punto. Il transfer pricing, oramai in tutto il mondo, è la tematica di fiscalità internazionale per la quale gli operatori economici sentono il bisogno di regole per le quali il comportamento concreto richiesto sia chiaramente pronosticabile in anticipo.