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La cessione «a pronti» di criptovalute non genera reddito imponibile se nel wallet ci sono meno di 51.645 euro

Portafogli elettronici

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Vorrei sapere cosa prevede l’attuale normativa fiscale in merito alla detenzione/cessione di criptovalute/bitcoin da parte di una persona fisica (lavoratore dipendente) al di fuori dell’attività d’impresa, e se, nel caso di plusvalenze derivanti dalla cessione delle medesime, gli utili siano da assoggettare all’imposta sostitutiva del 26%. In caso di risposta affermativa quale quadro del modello 730 bisogna compilare?
L. B. - Brescia

Non sussiste attualmente una disposizione specifica avente ad oggetto la regolamentazione reddituale delle operazioni riguardanti le cripto valute. La fiscalità delle quali, essendo esse assimilate in via interpretativa (per tutte, si veda la risposta all’interpello dell’agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, n. 956-39/2018 del 19 aprile 2018) alle valute tradizionali, viene inquadrata nella categoria dei redditi diversi (articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 ), qualora la loro titolarità faccia capo a persone fisiche fuori dal’esercizio d’impresa.
In dettaglio, la cessione “a pronti” di valuta virtuale non dà origine a redditi imponibili, mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (articolo 67, comma 1, lettera c-ter e comma 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986). La finalità speculativa emerge invece nella cessione “a termine”; la eventuale plusvalenza (quantificata in base all’articolo 68, commi 6 e 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986) è soggetta a prelievo d’imposta sostitutiva nella misura del 26% da dichiarare nel quadro RT del modello Redditi Pf. La titolarità di questa fattispecie reddituale è da considerare preclusiva dell’utilizzo del modello 730 precompilato o ordinario.

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