Imposte

La cessione dei crediti e lo sconto in fattura si allargano a tutti i bonus casa

Il decreto Rilancio introduce un’opzione in via sperimentale per tutti gli interventi effettuati nel 2020 e 2021

di Alessandro Borgoglio

Cessione del credito corrispondente alla detrazione d’imposta ovvero sconto in fattura non soltanto per il superbonus del 110%, ma anche per quasi tutti gli altri bonus casa. A prevederlo è il decreto Rilancio con gli articoli 122 e 124.

Quest’ultimo, in particolare, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nel comma 3, di optare (con comunicazione telematica), alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Gli sconti ammessi
Le detrazioni per le quali sono ammesse le suddette facoltà sono: detrazione del 50% per manutenzione straordinaria (anche ordinaria per le parti comuni dei condomìni), restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione; detrazione (in genere del 65%) per l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 Dl 63/2013 e la nuova super detrazione del 110% per l’efficientamento energetico; detrazione (con varie aliquote) per le misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del Dl 63/2013; detrazione del 90% per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ex articolo 1, comma 219, della 160/219; installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli agevolati con la nuova super detrazione del 110%; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del Dl 63/2013.

Le regole
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione con F24, senza limiti, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il controllo e l’eventuale disconoscimento della detrazione o del corrispondente credito/sconto è effettuato soltanto nei confronti del soggetto che ha sostenuto le spese agevolate ed è beneficiario della misura di favore. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

I paletti ulteriori
Per quanto concerne lo sconto in fattura o la cessione del credito relativo agli interventi ammessi al superbonus del 110%, sono previsti, però, ulteriori paletti: il contribuente deve richiedere, infatti, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, visto che dovrà essere rilasciato commercialisti, Caf.

Inoltre, i tecnici abilitati devono asseverare preventivamente il rispetto dei requisiti previsti dai decreti ministeriali e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Nel caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato e la decadenza dalle agevolazioni per i beneficiari, si applica a tali tecnici una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in corso di definizione.

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