La cessione del credito d’imposta tra privati non è imponibile
Se il soggetto che acquista il credito un valore inferiore rispetto a quello nominale è persona fisica non esercente attività commerciale o professionale <br/>
La risposta è negativa. Se il soggetto che acquista il credito è persona fisica non esercente attività commerciale o professionale, la differenza tra il valore nominale del credito e il costo di acquisto, non costituisce reddito imponibile. Con la risposta all’interpello 105/2020 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del credito Irpef/Ires corrispondente alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, qualora effettuata a un corrispettivo più basso del valore nominale, genera per il cessionario una sopravvenienza attiva imponibile, come reddito di impresa, nell’esercizio in cui il credito di imposta viene acquisito (secondo quanto dispone l’articolo 88 del Dpr 917/1986, Tuir). Viceversa tale differenza non rientra tra i redditi diversi delle persone fisiche elencati tassativamente nell’articolo 67 del Tuir, né tra quelli di capitale (articoli 44 e 45 del Tuir).
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