L'esperto rispondeImposte

La cessione del sismabonus è esente da Iva e non richiede la fattura

Istituti finanziari

di Marco Zandonà

La domanda

In fase di cessione del credito d’imposta agli istituti finanziari, quest’ultimi trattengono una percentuale per il servizio reso. Nel caso in cui volessi riaddebitare questi costi al mio cliente, come posso qualificare l’operazione ai fini Iva? Nella risoluzione 6/E dell’11 febbraio 1998, viene fornita una indicazione che può riassumersi così: «Se l’operazione è esente, a norma dell’articolo 10, del decreto Iva, Dpr 633/1972, a mia volta dovrei indicare in fattura la stessa esenzione».
Ho inoltre valutato che l’operazione non rientrerebbe nella categoria delle “spese accessorie” le quali generalmente seguono la natura dell’oggetto principale della prestazione.
G.B. – Reggio Calabria

Con la risposta 369 del 24 maggio 2021, l'agenzia delle Entrate chiarisce che sotto il profilo dell’Iva, la cessione, dietro corrispettivo, di crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio degli immobili, come l’ecobonus e il sismabonus, anche nella forma del Superbonus al 110%, è esente da Iva, come operazione di natura finanziaria, e non deve essere attestata mediante fattura o altra forma di certificazione (articolo 10, primo comma, n. 1 del Dpr 633/1972). In ogni caso, il soggetto che acquista il credito (il cessionario) ha comunque la facoltà di emettere fattura, in esenzione da Iva, indicando l’importo del corrispettivo relativo alla cessione, identificato nella commissione pattuita con il cedente per tale operazione. Allo stesso modo, il riaddebito degli oneri finanziari del costo della cessione al committente è sempre un’operazione esente da Iva, ovvero non imponibile a norma dell’articolo 15 del Dpr 633/1972, come riaddebito di oneri finanziari anticipati per conto terzi (se ciò è espressamente previsto nel contratto) e i relativi costi non sono detraibili. Si ricorda, che, a norma dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, la cessione del credito (anche a seguito dello sconto in fattura) è possibile oltre che per il 110% (in cui nessun onere finanziario è addebitabile al committente in quanto la remunerazione del costo della cessione è già remunerato da quel 10% eccedente il corrispettivo), è possibile anche per i bonus minori (bonus facciate e ristrutturazioni o eco e sismabonus ordinari) per i quali effettivamente un costo di cessione viene nella prassi addebitato al committente. Tale onere, esente da Iva, non è un costo rilevante ai fini delle detrazioni.

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