La comunicazione di anomalia da studi di settore non obbliga all’integrativa
La lettera dell’agenzia delle Entrate alla quale si fa riferimento nel quesito è un documento nel quale è specificata l’anomalia riscontrata, legata generalmente ad incongruenze tra lo studio presentato e gli elementi specifici dichiarati. Con tale lettera, l’agenzia delle Entrate invita il contribuente a correggere l’errore commesso prima dell’emissione di un atto impositivo o anche di un atto con cui vengano comminate sole sanzioni. Pertanto, al fine di evitare un successivo controllo, il contribuente, che riconosce l’anomalia segnalata, ha la possibilità (ma non l’obbligo) di correggerla mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e, se richiesto, versando gli importi dovuti.
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