Adempimenti

La comunicazione entro il 30 settembre prenota il bonus pubblicità

Primo step per ottenere il credito d’imposta. Poi tra il 1° e il 31 gennaio 2021 andrà comunicata l’effettiva realizzazione dell’investimento che per il 2020 è senza vincolo incrementale

di Francesco Leone e Rosanna Masi

Scade mercoledì 30 settembre il termine ultimo per presentare la comunicazione telematica di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.
Il credito di imposta è pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (o che si intendono effettuare entro la fine dell’anno), sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Per il solo 2020 è stato infatti abbandonato il requisito incrementale e sono stati aggiunti, tra gli investimenti ammissibili, quelli effettuati sulle emittenti nazionali purché non partecipate dallo Stato.

La procedura
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che intendono beneficiare del credito di imposta, devono seguire un iter ben preciso. Vediamolo nel dettaglio.

Comunicazione per l’accesso al credito di imposta. Al fine di comunicare i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2020, occorre presentare un’apposita comunicazione telematica. Questa comunicazione, eccezionalmente per il 2020, dovrà essere trasmessa nella finestra temporale che va dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo tra il 1° ed il 31 marzo 2020. Le informazioni ricevute tramite le comunicazioni saranno utilizzate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per formare un primo elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. I soggetti che hanno inviato la comunicazione per l’accesso, dovranno inviare, nel periodo tra il 1° ed il 31° gennaio 2021, una nuova comunicazione al fine di attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse.

Poiché è previsto il medesimo modello per entrambi gli adempimenti, occorre indicare, barrando l’apposita cella, quale comunicazione si sta inviando. Si segnala inoltre che, essendo venuto meno per il 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione, non occorre indicare i dati relativi agli investimenti effettuati nell’anno precedente sui medesimi mezzi di informazione. A seguito della presentazione delle Dichiarazioni sostitutive, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Utilizzo del credito
Il bonus è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Il modello di pagamento F24 può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

Limitazioni
Il credito è concesso nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis» (verifica a carico del contribuente) nonché delle risorse finanziarie stanziate per il 2020. Su quest’ultimo aspetto, trattandosi di un incentivo che prevede un tetto massimo di spesa, che per il 2020 è pari a euro 85 milioni (di cui euro 50 milioni per gli investimenti pubblicitari sulla stampa ed euro 35 milioni per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche), può accadere che i fondi stanziati non siano sufficienti. In tal caso seguirebbe un meccanismo di ripartizione delle risorse, non diverso da quanto di recente accaduto per il bonus sanificazione.


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