Controlli e liti

La conciliazione giudiziale copre anche le sanzioni

di Massimo Romeo

Il processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, seguito dal decreto di cessata materia del contendere che coinvolge l’intera pretesa tributaria originaria si sostituisce alla cartella di pagamento, costituendo una novazione del rapporto tributario, anche con riferimento alla connessa fattispecie sanzionatoria. Questo il principio che emerge dalla sentenza 92/14/2018 depositata il 12 gennaio dai giudici della Ctr Lombardia (presidente e relatore Izzi), in riforma di quella di primo grado.

La vicenda
Il caso che i giudici si sono trovati ad affrontare riguardava l’impugnazione da parte di una società del provvedimento di diniego di rimborso emesso dall’amministrazione finanziaria, corrispondente all’importo non sgravato dalla stessa a seguito della conciliazione giudiziale nelle more intervenuta e che si riferiva al contenzioso instaurato in relazione all’avviso di liquidazione, cui seguivano le cartelle di pagamento, attraverso cui l’Ufficio agiva ai fini di recuperare l’imposta proporzionale di registro ritenuta indebitamente elusa nell’ambito di operazioni di riorganizzazione e conferimento di ramo d’azienda.

In attesa del contenzioso concernente quest’ultimo recupero si addiveniva ad una conciliazione giudiziale comportante una riquantificazione del valore dell’azienda oggetto di cessione; a fronte di tale conciliazione, la Ctp disponeva la cessata materia del contendere e la società procedeva al pagamento dell’importo concordato. A questo punto l’amministrazione disponeva lo sgravio parziale della cartella di pagamento, lasciando iscritti a ruolo l’importo relativo alla sanzione ex articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997, ritenuta dall’amministrazione finanziaria in ogni caso dovuta in quanto eccedente la portata della conciliazione. La Ctp respingeva il ricorso in quanto la società contribuente non aveva mai contestato la pretesa tributaria, ma aveva proceduto al suo pagamento in modo da rendere inarnmissibile qualsivoglia domanda di rimborso.

La sentenza
La Ctr decide di confermare il diritto al rimborso della società contribuente e quindi di riformare la sentenza di primo grado focalizzando l’attenzione sulla qualificazione giuridica della conciliazione giudiziale.

La conciliazione giudiziale, sottolineano i giudici, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata dal contribuente e la sua sostituzione con una certa e concordata.
Fissato il principio di diritto il collegio evidenzia come nel caso di specie si era in presenza, senza ombra di dubbio, di una conciliazione totale, come dimostrato dalla sentenza di cessata materia del contendere emessa dalla Ctp Milano; qualora la conciliazione non avesse definito tutti i profili controversi, incluse le sanzioni, i giudici di primo grado avrebbero dovuto decretare l’estinzione del giudizio solo limitatamente alle questioni oggetto di accordo, consentendo la prosecuzione del processo in relazione ai profili non conciliati.

Il carattere novativo della conciliazione, chiosa il collegio, fa sì che il titolo per la riscossione non sia più l’originaria cartella di pagamento, essendo questa sostituta dal processo verbale della conciliazione novativa; viene così ribaltato l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella decisione di primo grado in base al quale il rimborso previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973 risulta precluso a fronte della mancata contestazione della cartella di pagamento.

Ctr Lombardia, sentenza n. 92/14/2018

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