La confisca estingue i crediti Irpef
L’agenzia delle Entrate chiarisce, con una pronuncia assai attesa dagli addetti ai lavori (risoluzione n. 114/E di ieri), l’esito dei crediti erariali nell’ipotesi di confisca di beni, aziende o partecipazioni sequestrati in base al Codice antimafia (articolo 45 del Dlgs 159/2011).
Un contribuente aveva subito il sequestro della propria attività commerciale, cui aveva fatto seguito la sua confisca. In pendenza dell’amministrazione giudiziaria relativa a tale attività, erano insorti debiti fiscali Iva, Irpef, a titolo di ritenuta d’acconto, per diritti camerali e debiti previdenziali. L’amministratore aveva presentato le dichiarazioni Unico e Iva per gli anni oggetto dell’amministrazione giudiziaria. Infine, il sequestro era stato convertito in confisca definitiva.
Il quesito sottoposto dall’amministratore giudiziario concerne la soggettività passiva del contribuente riguardo alle obbligazioni fiscali insorte in pendenza del sequestro; ciò, atteso che l’articolo 50, comma 2, del Dlgs 159 prevede, quale effetto della confisca di beni, aziende e partecipazioni sequestrate, l’estinzione dei crediti erariali per confusione ex articolo 1253 Cc (fattispecie che ricorre quando lo stesso soggetto acquisisce, per il medesimo rapporto obbligatorio, la natura di creditore e debitore).
L’Agenzia ha osservato che l’articolo 50, comma 2 presuppone la definitività della confisca e l’insorgenza, in capo allo Stato, della contestuale posizione di creditore e debitore d’imposta. Ha evidenziato che l’articolo 50 concerne i soli crediti erariali: sono dunque esclusi quelli previdenziali, i tributi locali ed i crediti di altri enti pubblici, quali i diritti camerali.
Il sequestro di cui all’articolo 22 del Dlgs 159 implica, sui beni che ne sono oggetto, un effetto analogo a quello dell’eredità giacente, con la conseguente applicabilità dell’articolo 187 del Tuir. Perciò, in pendenza del procedimento cautelare, l’amministratore è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni inerenti il periodo d’imposta precedente quello d’immissione nel possesso dei beni sequestrati e di quelle relative agli esercizi in cui opera l’amministrazione giudiziaria, dovendo altresì versare le relative imposte.
Intervenuto il provvedimento di confisca ex articolo 45, i beni che ne sono oggetto sono acquisiti dallo Stato, con effetto ex tunc dalla data del provvedimento di sequestro: Stato che diviene soggetto passivo d’imposta riguardo ai beni che ne sono oggetto.
Da tali premesse l’Agenzia trae che: a) rispetto ai debiti erariali maturati sino all’adozione del provvedimento di sequestro, essi si estinguerebbero, tutti, per confusione. Dunque, tale effetto si produrrebbe non solo riguardo ai crediti ai fini delle imposte sui redditi, ma anche a quelli ai fini Iva e Irap: ciò, anche per garantire che i beni entrino nel patrimonio dello Stato liberi da pesi e vincoli; b)per i crediti erariali sorti in pendenza di amministrazione giudiziaria, l’effetto estintivo opererebbe, in esito alla confisca, solo per i crediti Ires e Irpef, non per quelli ai fini Iva, delle ritenute e Irap; infatti, solo per i primi tributi, afferma l’Agenzia, manca «il presupposto soggettivo per l’imposizione». Pare, dunque, che la risoluzione dia rilievo, in questo caso, al fatto che lo Stato diviene possessore dei beni confiscati e dunque titolare del presupposto delle imposte sui redditi; mentre la titolarità del presupposto Iva e Irap non viene acquisita per effetto della confisca (concernendo, essa, il bene).
Risoluzione 114/E del 31 agosto 2017