La consegna di un contratto non fa scattare il «caso d'uso»
Consegnare un contratto all'agenzia delle Entrate ai fini della difesa per il redditometro, non realizza il «caso d'uso» per il quale conseguono le imposte di registro. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 54/3/2014 depositata il 30 gennaio 2014 (Presidente ed estensore Marco Montanari).
La singolare vicenda trae origine da un questionario inviato ad una contribuente al fine di ottenere informazioni circa la disponibilità di somme. Quest'ultima, in sede precontenziosa, ha prodotto un contratto di mutuo, concluso per corrispondenza con un terzo soggetto privato.
L'atto era necessario per attestare che il denaro nella propria disponibilità proveniva da un prestito ottenuto da un conoscente.
Tuttavia, se da un lato, ai fini delle imposte dirette, l'agenzia delle Entrate ha accolto la tesi difensiva della contribuente, ritenendo giustificata la disponibilità di denaro, dall'altro, ai fini delle indirette, ha emesso un avviso di liquidazione, in quanto il deposito di tale contratto avrebbe integrato il "caso d'uso".
Va segnalato, in proposito, che gli atti da registrare solo in "caso d'uso" sono quelli per i quali l'obbligo di richiedere la registrazione sorge solo nel momento in cui sono depositati, per essere acquisiti presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione dell'attività amministrativa o presso le pubbliche amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga in adempimento di un'obbligazione di tali amministrazioni ovvero che sia obbligatorio per legge o regolamento. Solo in tale ipotesi, sorge contestualmente l'obbligo di versamento dell'imposta di registro.
L'ufficio, dunque, ritenendo che il deposito del contratto di mutuo tra privati costituisse "l'uso" dello stesso, con il provvedimento emesso, ha preteso l'imposta di registro conseguente.
L'avviso di liquidazione è stato così impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale, la quale accogliendo il ricorso, ha fornito alcune precisazioni sulla questione. Preliminarmente i giudici emiliani hanno precisato che in tema di imposta di registro si ha caso d'uso quando un atto si deposita presso le amministrazioni dello Stato per essere acquisito agli atti.
Il verbo "deposita" nella norma, non è impiegato per indicare una modalità di consegna dell'atto alla pubblica amministrazione, ma bensì per indicare un effetto sostanziale e cioè l'acquisizione dell'atto medesimo a fini giuridici e operativi.
Nella specie, la consegna avvenuta in sede precontenziosa, non aveva certamente uno scopo "sostanziale" del contratto stesso, ma è servita semplicemente per rendere nota all'ufficio l'esistenza di quell'accordo. A ciò non poteva quindi conseguire la pretesa dell'imposta di registro e pertanto il collegio ha annullato gli avvisi emessi.