Diritto

La Consulta promuove l’articolo 20 del Tur: stop alla riqualificazione degli atti

Ordinanza 158: è legittima la norma che blocca le interpretazioni basate su elementi extratestuali

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di Andrea Taglioni

L'imposta di registro applicata solamente sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dall’atto presentato alla registrazione, senza considerare gli effetti economici o gli elementi extra-testuali all'atto stesso, non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria.
A stabilirlo è la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 158 di martedì 21 luglio, ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sull’articolo 20 del Testo unico di registro (Dpr 131/1986) sollevate dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23459 del 23 settembre 2019.

Con l’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge di Bilancio 2018 (la 205/2017) è stato riformato l’articolo 20 del Tur il quale, nella nuova formulazione, inibisce, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta a fronte della registrazione di un atto, la possibilità per il Fisco di considerare situazioni che non afferiscono all’atto medesimo.

Sulla portata della nuova norma - retroattiva o solo per il futuro - è nuovamente intervenuto il legislatore, con la legge di Bilancio 2019, affermando espressamente la natura interpretativa e dunque l’effetto retroattivo della modifica legislativa.

Da qui il giudizio di costituzionalità sollevato dalla Cassazione e finalizzato a chiarire se la norma in questione vìoli il principio di capacità contributiva e il principio di eguaglianza.

Nell’articolata motivazione i giudici stabiliscono, in pratica, che la tassazione effettuata sulla base dell'atto presentato alla registrazione, secondo gli effetti giuridici da esso desumibili, è coerente con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro. Pertanto, nell'interpretare l’atto presentato per la registrazione si deve tener conto degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico.

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