La costituzione tardiva porta fuori dal processo il documento
I termini di cui all’articolo 32 del rito processuale tributario devono essere considerati perentori in quanto posti a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio; pertanto il documento tardivamente prodotto non può essere preso in considerazione ai fini della decisione, altrimenti privando la controparte del potere di eccezione. Questo il principio che emerge dalla sentenza n. 1230 depositata il 21 marzo dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Milano.
La vicenda
La questione finita all’attenzione dei giudici tributari milanesi riguardava l’impugnazione da parte di una Srl di un avviso di intimazione scaturente da una serie di atti prodromici allo stesso ( cartelle ed avviso di accertamento) di cui il ricorrente eccepiva, fra i vari motivi, l’omessa notificazione.
L’agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili mediante deposito presso la casa comunale e pertanto chiedeva l’inammissibilità del ricorso.
L’ agente delle Entrate Riscossione (Ader) a sua volta ribadiva la liceità del proprio operato per essere state regolarmente notificate le cartelle nonché il successivo avviso di intimazione evidenziando che in base a tali titoli erano già state esercitate azioni esecutive (pignoramenti mobiliari e presso terzi) nonché che il credito erariale soggiaceva al termine prescrizionale ordinario decennale.
La sentenza
Il collegio decide di accogliere il ricorso con una motivazione sul rito ed orientata alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio processuale.
Dagli atti di causa era emersa la tardività delle difese e delle produzioni documentali dell’Ader, depositate in violazione dei termini di cui all’articolo 32 Dlgs 546/1992; tali produzioni, consistenti nella memoria di costituzione e documenti allegati, erano stati depositati ben oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.
La commissione ricorda l’insegnamento della Suprema corte in base al quale i termini di cui all’articolo 32 devono ritenersi perentori in considerazione della funzione e dello scopo che il rispetto degli stessi svolge all’interno del processo, di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
L’esame dei documenti da parte dei giudici avrebbe comportato una sorta di rimessione in termini della parte tardivamente costituita , privando parte ricorrente del potere di eccezione; l’impossibilità di esaminare i documenti prodotti dall’Ader rendeva di conseguenza per i giudici non provate le affermazioni del concessionario di avvenuta notificazione degli atti esattivi, non potendo ritenersi dimostrata la regolare formazione dei ruoli impugnati e delle conseguenti cartelle.
In relazione, poi, all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia non risultava prodotto in atti ed il solo deposito delle relate di notifica, conclude il collegio, non poteva ritenersi sufficiente a dimostrare la regolarità della notificazione, essendo disgiunte e quindi prive di qualsiasi riferimento all’atto impugnato.