Il CommentoAdempimenti

La crisi di liquidità impone una via d’uscita per l’utilizzo immediato

I pagamenti sospesi potrebbero essere indicati nel campo VL30 per essere recuperati

Nella compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva 2021, ove non siano stati effettuati tutti i versamenti dovuti, anche quelli legittimamente sospesi per effetto dei provvedimenti Covid-19, di cui al rigo VA 16, potrebbe non emergere un credito Iva spendibile ma un mero credito “potenziale”. Tale situazione fa venir meno gli effetti dei provvedimenti emanati, a sostegno delle imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà per la pandemia.

In presenza di versamenti dovuti, sospesi e ancora non scaduti entro la data di presentazione della dichiarazione, il credito Iva emergente dalla liquidazione del mese di dicembre ovvero del quarto trimestre 2020, si tramuterà in mero credito “potenziale” non spendibile né in compensazione verticale (Iva da Iva) né in compensazione orizzontale.

Le istruzioni al modello indicano come i debiti Iva sospesi andranno evidenziati nel rigo VA16 del modello Iva 2021. La parte di tali debiti effettivamente versati entro la data di presentazione della dichiarazione andrà ad alimentare il rigo VL30 campo 3 e conseguentemente il rigo VL33 da cui scaturisce il credito “effettivo”, mentre la parte dei debiti sospesi e non ancora versati sempre alla data di presentazione della dichiarazione Iva andranno ad alimentare il rigo VL41 e a generare il credito “potenziale” del rigo VL41 campo 2.

Per non vanificare gli effetti positivi dei decreti Covid-19, sarebbe auspicabile un intervento dell’amministrazione che consentisse di far confluire nel rigo VL30, campo 3, oltre agli importi versati sino alla data di presentazione della dichiarazione, anche la parte dei debiti sospesi ma non ancora scaduti indicati in VA 16.

I vari decreti emanati nel corso del 2020 hanno prorogato il versamento dell’Iva, in alcuni casi, sino al 16 dicembre 2022, difatti:

1 l’Iva dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 poteva essere versata per il 50% entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili (16 settembre; 16 ottobre; 16 novembre; 16 dicembre del 2020) e il restante 50% fino a massimo 24 rate mensili con versamento della prima rata al 16 gennaio 2021;

2 l’Iva del mese di ottobre, novembre e l’acconto 2020, poteva essere versata entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 marzo 2021.

Viste tali proroghe è evidente che, alla data di presentazione della dichiarazione, gran parte dell’Iva sospesa non sarà stata legittimamente versata in quanto risulta ancora non scaduta.

Si è simulata la compilazione della dichiarazione nel caso fosse consentito considerare gli importi indicati in VA 16 (1.406 euro) ancora non scaduti alla stregua di importi versati.

Consentendo di far confluire i debiti Iva sospesi e non scaduti nel rigo VL30 campo 3, si avrebbe la seguente situazione:

- nel rigo VA16 si continuerà ad indicare l'Iva dovuta che ha beneficiato delle «sospensioni Covid (1.406 euro);

- nel rigo VL30 campo 3 si indicherà l'importo (172+1406 = 1.578 euro) quindi oltre all'Iva effettivamente versata anche quella che, alla data di presentazione della dichiarazione, essendo sospesa non risulterà scaduta.

In questo modo l'imposta sospesa non verrà equiparata all'Iva non versata.

Il VL30 campo 3 accoglierà l'intera imposta dovuta nel 2020 e nel rigo VL39 (4.879 euro) emergerà un credito Iva “effettivo” uguale a quello scaturito dalla liquidazione del mese di dicembre ovvero dal quarto trimestre 2020. Il rigo VL41 non verrà alimentato e non si genererà alcun credito potenziale.

Per i debiti Iva di cui al tigo VA 16 non sarà necessario compilare il quadro VQ nelle dichiarazioni degli anni successivi, in quanto tali importi avranno già partecipato alla determinazione dell'Iva a credito. L'amministrazione potrà poi monitorare la riscossione dei debiti sospesi anche alla luce delle informazioni nel rigo VA 16.