Controlli e liti

La Ctr Lombardia: l’atto di cessione del credito interrompe la prescrizione

La sentenza 505/2021: la notifica dell’Ufficio debitore interrompe il decorso dei termini

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di Massimo Romeo

La notifica dell’atto di cessione del credito tributario è atto interruttivo della prescrizione. L’atto di cessione realizza il trasferimento di un credito e la notifica all’Ufficio debitore è atto idoneo a determinare l’interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale. Così la Ctr Lombardia con la sentenza 505/2021.

La controversia aveva a oggetto un diniego di rimborso rispetto a una istanza del luglio 2015 di un istituto bancario per alcuni crediti di imposta originariamente maturati in capo a una banca poi incorporata in altra banca che, a sua volta, aveva ceduto il credito alla ricorrente L’Amministrazione aveva motivato il diniego, con riferimento all’Invim, per violazione del termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso; quanto all’imposta sui depositi bancari e per il maggior versamento Irpeg eccepiva la prescrizione decennale. La parte privata impugnava il diniego ritenendo di collocarsi all’interno del termine di prescrizione decennale e rilevando l’intervento di un atto interruttivo ossia la notifica di un atto di cessione del credito nel 2006. I giudici della Ctp respingevano il ricorso.

La Ctr riforma la sentenza dichiarando la legittimità del diritto di rimborso. Per l’Invim si rileva che il termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso è un termine di decadenza e che la decadenza è istituto differente dalla prescrizione; ciò che secondo i giudici d’appello assumeva carattere dirimente era la circostanza che il credito era stato oggetto di un contenzioso, conclusosi con l’accertamento della sua esistenza in capo al contribuente, attraverso una sentenza della Ctr divenuta irrevocabile nel 2003; per giurisprudenza costante della Suprema Corte, con l’intervento di un accertamento giudiziale si verifica una novazione del credito, che a partire da quel momento trova il suo titolo giuridico fondante nella sentenza. Ciò portava a concludere che il termine di prescrizione fosse quello decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (marzo 2003): il termine biennale di decadenza, invocato dall’Ufficio, avrebbe avuto spazio di applicazione solo qualora la parte fosse rimasta inerte per due anni a partire dal momento in cui avrebbe potuto presentare l’istanza di rimborso ovvero dal momento del pagamento o, se posteriore, da quando si verifica il presupposto per la restituzione.

Considerato, quindi, sia che il termine di prescrizione era da considerarsi decennale e decorrente dal marzo del 2003, sia che era intervenuto un atto interruttivo del decorso del termine, sia che era stata presentata una nuova istanza di rimborso, i giudici concludono che non solo non era intervenuta alcuna decadenza ostativa ma non era neppure maturata alcuna prescrizione. Anche con riferimento all’imposta su depositi bancari e al credito Irpeg poteva dirsi maturato il termine decennale di prescrizione.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 18 febbraio

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