Imposte

La decontribuzione extra al 6 o al 7% non si applica sulle tredicesime

Il decreto Lavoro ha innalzato di quattro punti percentuali la decontribuzione per i redditi più bassi

L’Inps, con il messaggio 1932/2023, ha diffuso le istruzioni relative all’applicazione dell’aumento della decontribuzione varato dal Governo con il decreto legge 48/2023, finalizzato al taglio del cuneo fiscale in busta paga.

Il rigore della norma istitutiva dell’incremento di 4 punti delle aliquote già operative non concede nessuna possibilità di interpretazione estensiva. Conseguentemente, l’Inps ribadisce che sulla tredicesima mensilità non sarà possibile applicare il maggior aiuto che ha una durata limitata, essendo stato previsto per il solo secondo semestre del 2023. La scelta operata dall’estensore del decreto lavoro determina una decontribuzione a due vie. Le mensilità ordinarie usufruiranno dell’incremento, mentre la tredicesima resterà ai valori precedenti e ciò varrà sia nel caso in cui la mensilità supplementare venga erogata in unica soluzione a dicembre, sia qualora il pagamento confluisca nel cedolino di paga mensile in ragione di un dodicesimo della stessa.

Sulla base della precedente normativa (tuttora vigente), l’esonero opera nei periodi di paga da «gennaio 2023» a «dicembre 2023» ed è pari al 2% per retribuzioni che, mensilmente, si collocano entro la soglia di 2.692 euro; l’abbattimento contributivo è, invece, del 3% per i dipendenti che percepiscono una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 1.923 euro mensili. In entrambe le situazioni, la retribuzione di riferimento può essere maggiorata, a dicembre, dell’ammontare della tredicesima ovvero dei ratei, se la mensilità supplementare è pagata ogni mese.

I miglioramenti apportati dal Dl Lavoro elevano di 4 punti tali percentuali (per il secondo semestre del corrente anno), lasciano invariate le fasce da cui dipende il riconoscimento delle maggiori aliquote (2.692 e 1.923 euro) ma neutralizzano l’incremento con riguardo alla 13ma mensilità.

Per effetto di tale esclusione:

se la tredicesima è corrisposta per intero nel mese di dicembre, nel relativo cedolino di paga la retribuzione del mese potrà essere decontribuita in misura pari al 6% o al 7%; per contro, la tredicesima continuerà a usufruire della decontribuzione ridotta del 2% o del 3 per cento;

se la tredicesima è mensilizzata, in ogni cedolino - a partire da luglio e sino a dicembre - le aliquote maggiorate (6%-7%) si potranno applicare sull’imponibile previdenziale mensile al netto del rateo di tredicesima. Per quanto attiene alla quota di mensilità aggiuntiva (rateo) l’individuazione dell’aliquota che può essere riconosciuta segue le regole precedenti e, pertanto, avremo il 2% se il rateo mensile non supera 224 euro (2.692/12) e il 3% se il medesimo rateo non supera i 160 euro (1.923/12).

Le procedure informatiche riguardanti il flusso uniemens verranno adeguate alle nuove percentuali a partire da luglio e sino a dicembre del 2023.

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