Controlli e liti

La definizione della Sas con abbattimento ricade anche sul socio

L’ordinanza 9392/2021 della Cassazione: si applica il principio di parità di trattamento e capacità contributiva

di Laura Ambrosi

L’agenzia delle Entrate non può chiedere somme superiori ai soci che non hanno partecipato all’adesione sottoscritta dalla Sas rispetto a quelle concordate con la società. A nulla rileva che l’originario atto notificato alla società e per trasparenza ai fini Irpef al socio prevedesse importi maggiori, poi abbattuti per effetto dell’avvenuta adesione. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 9392/2021 del 9 aprile.

Il socio di una Sas aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini Irpef conseguente alla sua partecipazione nella società a cui era stato rettificato un maggior reddito in parte abbattuto in occasione del procedimento di adesione. Mentre la Ctp aveva accolto il ricorso, la Ctr aveva confermato la legittimità dell’accertamento.

Il socio ha presentato ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’omessa pronuncia della Ctr sugli ulteriori motivi dell’originario ricorso alla Ctp, rimasti assorbiti in conseguenza della soccombenza totale dell’ufficio, ma riproposti con le controdeduzioni.

In particolare, con tali eccezioni il contribuente ha evidenziato l’erronea determinazione dell’imponibile derivante dall’accertamento alla Sas. L’ufficio infatti aveva considerato il maggior reddito della società (poi imputato ai soci) prescindendo dall’accertamento con adesione il cui procedimento si era concluso con una sensibile riduzione dei maggiori redditi originariamente rettificati. Così ha eccepito che l’accertamento nei propri confronti in realtà considerava un reddito superiore rispetto a quello rideterminato alla società al termine dell’adesione

La Suprema corte ha accolto il ricorso evidenziando che la definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche in base al principio di trasparenza fissato dall’articolo 5 del Tuir. In virtù di tale norma il reddito societario è automaticamente imputato ai soci in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla effettiva percezione.

Pertanto l’ufficio deve procedere al recupero per trasparenza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di adesione, nella specie il socio, sulla base degli importi concordati con la società di persone. Ciò in quanto nell’accertamento nei confronti dei soci, che non hanno partecipato all’adesione e che ha invece convolto la società, deve comunque trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e della capacità contributiva (ex articolo 53 della Costituzione).

L’Agenzia, pertanto, non può chiedere ai soci somme diverse da quelle concordate con la società di persone.

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