La delibera assembleare non obbliga il socio a eseguire il versamento promesso
L’impegno del socio ad eseguire un versamento in favore della società non discende dalla relativa delibera assembleare favorevole bensì dalla distinta manifestazione di volontà negoziale ascrivibile in via diretta al socio. Tale principio è stato recentemente affermato, in maniera conforme, dal Tribunale di Milano prima (con sentenza 6865/2017 ) e da ultimo dal Tribunale di Roma (con decreto del 4 aprile 2018 ).
Le vicende sottoposte all’esame dei due Tribunali sono parzialmente differenti sul piano fattuale ma conducono all’affermazione del medesimo orientamento.
Invero, il caso rimesso alla valutazione del Tribunale di Milano si colloca nel contesto un’operazione di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di cui era stato deliberato, con il voto favorevole del socio ingiunto, un versamento in conto finanziamento. In sede di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano ha dunque osservato, in linea con la posizione della giurisprudenza di legittimità, che, in materia di aumento di capitale di Srl, l’obbligo del socio di eseguire il versamento promesso con la delibera assembleare – a prescindere dal fatto che il socio abbia espresso o meno voto favorevole in quella sede – non discende dalla stessa delibera bensì dal distinto atto che determina l’incontro della volontà negoziale della società con quella del socio e che coincide, nel caso di specie, con la sottoscrizione della quota di capitale offertagli in opzione.
La fattispecie rimessa al vaglio del Tribunale di Roma riguarda invece il caso di una società a responsabilità limitata la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo sul presupposto che il socio inadempiente avesse riconosciuto, in forza di apposite delibere assembleari, il proprio obbligo rispetto all’esecuzione di determinati finanziamenti soci. Nello sciogliere negativamente la riserva assunta rispetto alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Roma ha rilevato che l’insorgere dell’obbligo per il socio di finanziare la società non può derivare dalla sola delibera assembleare (quand’anche il socio in questione si sia espresso favorevolmente in tale sede) ma richiede piuttosto la formazione di un ulteriore e distinto rapporto contrattuale tra la società e il socio: ciò sul presupposto, peraltro, che «l’assemblea esprime immediatamente la volontà dell’ente, volontà che non può confondersi con la somma di quelle dei singoli azionisti, ma ad esse si sostituisce, riducendole in una sintesi, con la conseguenza che la volontà sociale non è la somma delle volontà dei singoli soci ma quella che risulta da un dato meccanismo», sicché «in assenza di una successiva manifestazione di volontà del socio […] non può dirsi sorta una obbligazione avente ad oggetto il finanziamento della società».