Adempimenti

La detrazione Iva attende la sentenza definitiva per le somme versate durante la lite

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

È consentito l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore Iva accertata non solo con riferimento alle ordinarie modalità di funzionamento del tributo, ma anche nelle ipotesi in cui l’imposta relativa agli acquisti non sia addebitata al cessionario/committente in via di rivalsa ma sia versata direttamente da quest’ultimo, come avviene nelle importazioni (articolo 60, comma, del Dpr 633/1972).
Secondo le indicazioni fornite ieri dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 192 , in tali casi, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’importatore, debitore d’imposta, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo.
L’Agenzia evidenzia che un atto può rendersi definitivo, tra l’altro, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, nell’ipotesi di contestazione in sede giudiziale della pretesa dell’amministrazione finanziaria.
In particolare, nel caso dell’istante, essendo divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, la pretesa tributaria contenuta nell’avviso di pagamento impugnato, il diritto alla detrazione della maggior “Iva all’importazione” accertata potrà essere esercitato, sia con riguardo alle somme pagate a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio, sia progressivamente in relazione alle rate pagate dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che il giorno dal quale decorre il termine biennale per l’esercizio della detrazione, in relazione alle somme già pagate in pendenza del giudizio, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che rende definitivo l’avviso di accertamento mentre per le somme pagate successivamente all’intervenuta definitività, il termine decorre dalla data di pagamento dei singoli importi in base al piano di rateazione.

Con riguardo agli adempimenti prodromici all’esercizio della detrazione, l’Agenzia – richiamando la risposta 4.2. contenuta nella circolare 35/2013 - ribadisce che nel caso di un’importazione ove vi è coincidenza tra debitore e creditore d’imposta, il contribuente può predisporre un documento (al quale allegare l’atto di accertamento e l’attestato di versamento) da annotare nel registro degli acquisti ex articolo 25 del Dpr 633 del 1972, dal quale si evinca l’ammontare dell’imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d’imposta ovvero l’articolo 60, settimo comma del Dpr 633/1972.
L’Agenzia, infine, fornisce risposta positiva alla richiesta del contribuente di esercitare il diritto alla detrazione Iva relativa all’anno 2018 tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/ 1998, presentata successivamente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2018.

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