L'esperto rispondeAdempimenti

La detrazione per la casa da convivente non preclude la detrazione da proprietario

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di Marco Zandonà

La domanda

Volevo sapere, dopo il riconoscimento delle detrazioni Irpef (ristrutturazione) con la legge 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) anche in capo al convivente more uxorio non proprietario dell’immobile, qual è il trattamento fiscale consentito (da 01/01/2016) in capo al medesimo convivente, che sostiene ulteriori spese (sempre nell’ambito della ristrutturazione edilizia) anche sull’immobile di proprietà (considerata seconda casa, non di residenza e non di convivenza). È consentita la detrazione Irpef per le spese sostenute (50% in dieci quote annuali) su entrambi gli immobili (siti in Comuni diversi)?
Ad ogni buon conto si riferisce che il convivente more uxorio sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir; lo «status di convivenza» sussiste già, antecedentemente alla data di inizio dei lavori.

La risposta è affermativa. Nel caso di specie si cumula la detrazione ottenuta come convivente more uxorio con quella per le spese di ristrutturazione riferite ad altra abitazione di proprietà. La convivenza, anche in assenza di matrimonio, consente comunque di poter fruire della detrazione del 50 per cento. In particolare, la circolare 7/E del 2017 ha precisato che in assenza di matrimonio la convivenza di fatto ai sensi della legge Cirinnà (76/2016), è quella risultante dai registri anagrafici (Dpr 223/89) ovvero può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000 e consente l’applicazione della detrazione in capo al convivente. Se poi questo possiede una casa di proprietà (in un comune diverso ma anche nello stesso) e su tale fabbricato sono sostenute spese di ristrutturazione, al medesimo soggetto in sede di dichiarazione dei redditi compete sia la detrazione come convivente sia quella come proprietario. Nel caso di specie si è considerati conviventi ai fini della detrazione del 50% (se risulta dai registri anagrafici cioè in tale abitazione è fissata la dimora abituale) e avere un’altra abitazione in altro comune per la quale si fruisce autonomamente della detrazione del 50% come proprietario (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, Ddl Bilancio 2018).

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