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La difesa del socio contesta la mancata notifica alla Srl a base ristretta

L’invalidità derivata dell’atto di accertamento, conseguente alla mancata notifica dell’atto presupposto relativo alla società stessa, va correttamente eccepita in sede di legittimità

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di Marco Cramarossa

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 25678/2022, pone in evidenza che l’invalidità derivata dell’atto di accertamento emesso al socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, conseguente alla mancata notifica dell’atto presupposto relativo a quest’ultima, deve essere correttamente eccepita in sede di legittimità attingendo all’articolo 360, comma 1, n. 4, del Codice di procedura civile. La vicenda si muove, peraltro, nel particolare perimetro di una società cancellata dal Registro delle imprese in costanza della verifica intrapresa dalla Guardia di Finanza.

La vicenda esaminata

Alla società estinta, si evince dalla ricostruzione dei fatti di causa, era stato notificato solo il Pvc per il tramite del liquidatore in carica al momento dell’accesso e dell’inizio della verifica. La vicenda approda in Cassazione, con ricorso proposto dal contribuente, soccombente in entrambi i gradi di merito, sulla base di due motivi, entrambi ritenuti inammissibili dai giudici di legittimità.

Tralasciando il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepiva l’illegittimità degli atti in quanto sottoscritti da dirigente decaduto sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, il primo vizio sollevato per la cassazione della sentenza di merito veniva fatto rientrare nell’alveo dell’articolo 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile. Pertanto, veniva contestato dal contribuente l’omesso esame di un fatto storico (ovvero di un preciso accadimento o di una precisa circostanza naturalistica), di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante, più che una eccezione processuale o una ragione di eventuale illegittimità degli atti. Inoltre, il socio ricorrente lamentava, con motivo aggiunto, che gli avvisi di accertamento nei propri confronti fossero stati emessi sulla base del principio della ristretta base azionaria, senza la preventiva notifica dell’accertamento nei confronti della società, che peraltro era da considerare soggetto non più esistente.

Nel caso di specie, però, la censura riguardava l’omessa considerazione di un motivo di legittimità degli avvisi di accertamento, sulla base della mancata notificazione dell’atto presupposto generatore delle contestazioni di maggiori redditi di capitale in capo al socio. Si tratta, dunque, non dell’omesso esame di un fatto decisivo, quanto, piuttosto, di un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 112 del Codice di procedura civile, che andava denunciato ex articolo 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice.

L’orientamento della Cassazione


La Corte ha sottolineato che, «in ogni caso», la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, riguardando redditi di capitali percepiti da una persona fisica, è diversa dalla pretesa nei confronti della società e, come tale, è autonomamente azionabile. Secondo i giudici, l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti degli stessi e, proprio in virtù di questo interesse, sono stati emessi gli avvisi di accertamento relativi ai redditi di partecipazione presumibilmente percepiti prima della cancellazione della società e non dichiarati dal socio.

Infatti, ferma restando l’inammissibilità delle impugnazioni proposte dagli ex rappresentanti legali delle società estinte (da ultima, in tal senso, anche Ctr Piemonte sentenza n. 526/2/2022), la Cassazione, con l’ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022, respingendo il ricorso di due ex soci di una società estinta, ha affermato la possibilità di sopravvenienze attive o l’esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale, in quanto giustificano l’interesse dell’agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.

Richiamando un proprio recente precedente (Cassazione n. 15422/2021), i giudici di vertice, nell’ordinanza qui in esame, rimarcano anche che l’accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, rappresentando quest’ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell’accertamento nei confronti del socio. Peraltro, allorquando manchi la notifica dell’atto presupposto, il socio, nel procedimento che lo riguarda, può «confutare non solo l’avvenuta distribuzione degli utili in nero, ma finanche la stessa ricorrenza della formazione di utili extra-contabili in capo alla società (…)». In pratica, l’inopponibilità al socio dell’atto non notificato al soggetto giuridico - che, tuttavia, sarebbe risultato inesistente nel caso di specie, in quanto la società era stata già cancellata - si traduce anche nella possibilità di contestare l’atto presupposto al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi (o i costi ritenuti fiscalmente indeducibili) non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria.

Mette conto però effettuare un’ultima notazione in tema di notifica degli atti riguardanti una società estinta. Ebbene, il socio - invocando la sopravvenuta entrata in vigore del Dlgs 175/2014, che prevede (articolo 28, comma 4), ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese - intendeva far derivare l’invalidità degli accertamenti a proprio carico dalla mancata notifica dell’atto di accertamento presupposto alla società estinta. Il socio ha così invocato la tesi illogica della «stabilizzazione tributaria» parziale della società, peraltro con applicazione impropriamente retroattiva rispetto alla tempistica dei fatti oggetto della vicenda processuale (anteriori al 12 dicembre 2014).

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, senza addentrarsi nell’evoluzione della vicenda interpretativa legata alla novella legislativa, ribadisce che, attesa la già evidenziata autonomia delle pretese impositive, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento riguardante utili extracontabili nei confronti di una società a ristretta base partecipativa non esclude la possibilità di notificare un avviso di accertamento per maggiori redditi di capitale nei confronti dei soci: fermo restando che, in questo caso, questi ultimi, ove decidessero di contestare tale accertamento, potranno eccepire anche la mancata effettiva maturazione di utili extracontabili in capo alla società.

Riaffiora, dunque, un principio già ribadito in alcune recenti pronunce di legittimità sul tema. Infatti, con l’ordinanza n. 21813/2022, la Cassazione ha evidenziato che, nel caso in cui l’accertamento societario presupposto non possa considerarsi definitivo (in quanto non notificato validamente alla società), l’unica conseguenza è che il socio, impugnando l’atto impositivo a lui notificato, potrà contestare anche il contenuto dell’accertamento presupposto, ovvero il quantum della rettifica effettuata all’ente partecipato. Parimenti, con la precedente ordinanza n. 21356/2022, è stato statuito che, ove il socio non abbia ricevuto l’atto di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base, lo stesso avrà la facoltà di contestare nel proprio ricorso sia i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria sia il quantum della rettifica, non potendosi a lui opporre gli esiti di un processo al quale non ha preso parte e senza che rilevi l’eventuale giudicato formatosi in relazione all’atto presupposto.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24