La distribuzione dal 2023 di riserve di utili pre 2018 secondo le Entrate sconta il 26%
La risposta a interpello 454 del 16 settembre 2022 ha fornito un’interpretazione più stringente rispetto al dato normativo, che parla di utili deliberati e non del pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 31 dicembre
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 454 del 16 settembre 2022, ha affermato in un caso analogo a quello prospettato che «le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022, dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento da parte della società istante ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973». In merito, la dottrina non concorda con l’interpretazione dell’Agenzia che disattende il dettato letterale della normativa. Anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), con l’informativa 94/2022, ha sottolineato come la risposta a interpello 454 abbia fornito un’interpretazione più stringente rispetto al dato normativo, che parla di utili deliberati e non del relativo pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 31 dicembre (per un approfondimento si consenta il rinvio a “Dividendi, l’ora delle scelte per il regime transitorio” su NT Fisco+ del 12 ottobre 2022).
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