La distribuzione degli utili 2019 i comporta recapture della super Ace dell’anno 2021
Agevolazioni
L’articolo 19, comma 3, del decreto legge 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”) ha previsto la facoltà di convertire la deduzione del super Ace 2021 in credito d’imposta con riferimento alle aliquote Ires e Irpef dello stesso periodo d’imposta. L’agevolazione può essere utilizzata in compensazione oppure chiesta a rimborso, o essere ceduta a terzi.
Il diritto al credito d’imposta matura dal giorno successivo al versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia alla compensazione dei crediti o al giorno successivo alla delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio da parte dell’assemblea. Il medesimo articolo 19, ai commi 4 e 5, stabilisce i meccanismi di recupero del super Ace nel caso in cui nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto subisca una riduzione per cause non direttamente imputabili a perdite di bilancio.
In particolare, il quarto comma della norma citata prevede il recupero del beneficio fiscale nel caso in cui nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023 si verifichino decrementi di capitale proprio che vadano a diminuire gli incrementi che hanno consentito di beneficiare del credito d’imposta. Sulla base delle considerazioni che precedono, nel caso in esame il decremento generato dalla distribuzione utili 2019 genererà inevitabilmente la procedura di recupero: la stessa cosa avverrà per l’anno 2022. Si dovrà pertanto attendere il periodo d’imposta successivo al 2023 al fine di evitare il recupero dell’agevolazione.
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