La ditta che ha cessato l’attività accede al fondo perduto se la liquidazione è successiva al 31 gennaio 2020
Fondo perduto e cessazione attività
L’articolo 1 del Dl 41/2021 (cosiddetto decreto “sostegni”) richiede che non risulti cessata l’attività alla data del 23 marzo 2021. Come risulta dalla “Guida” al contributo pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate, l'Agenzia interpreta questo requisito come riferito alla cessazione della partita Iva. Ciò posto, la norma di riferimento non attribuisce rilevanza alla circostanza che, alla data di presentazione della domanda, il contribuente si trovi in liquidazione. Va tuttavia considerato quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 22/E/2020 in relazione al contributo “Rilancio”. In quel caso, l’Agenzia ha chiarito che, se la liquidazione è stata avviata dopo il 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19) è possibile beneficiare del contributo a fondo perduto, proprio in quanto il contributo è destinato a ristorare coloro che sono stati danneggiati dalla pandemia. Ciò vorrebbe dire, al contrario, che non possono invece beneficare del contributo i soggetti che già si trovavano in liquidazione al 31 gennaio 2020. Su queste basi, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (in primis, la riduzione di fatturato), la ditta oggetto del quesito potrà accedere al contributo se la liquidazione è stata avviata dopo il 31 gennaio 2020.
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