La ditta del socio superstite prosegue con il forfettario
L’impresa individuale derivante da una Snc nella quale non si è ricostituita la compagine sociale, può adottare il regime forfettario (legge 190/2014) e a nulla rileva che la società di persone estinta nell’anno precedente abbia applicato il regime del margine. La precisazione è fornita nella riposta n. 125 a un interpello emessa ieri dall’agenzia delle Entrate.
La risposta affronta quindi due situazioni. In primo luogo l’attività proseguita da una impresa individuale a seguito della modificazione soggettiva di una Snc, ancorché nei fatti consista nella prosecuzione di una attività preesistente, viene ammessa al regime forfettario in quanto questa modificazione che viene comunicata all’agenzia delle Entrate con il modello AA9/12, comporta l’attribuzione di una nuova partita Iva e quindi la persona fisica è a tutti gli effetti un nuovo soggetto passivo. Da qui la possibilità di applicare il regime forfettario. La risposta all’interpello non lo dice, tuttavia il neo forfettario non potrà applicare l’imposta sostitutiva nella misura super ridotta del 5% in quanto nel triennio precedente è risultato socio di società di persone e quindi ha svolto una attività di impresa in forma associata (articolo 1, comma 65, lettere a e c, della legge 190/2014).
La denuncia dei redditi del primo periodo di imposta non comprenderà solo il quadro «LM» dei forfettari, ma anche un quadro «RH» relativamente al reddito maturato dall’unico socio nella frazione di esercizio in cui è risultata operativa la società di persone fino alla modifica in impresa individuale. Per il medesimo periodo dovrà essere presentata la dichiarazione Iva.
L’altra questione esaminata nella risposta riguarda la precedente attività svolta dalla Snc che consisteva nel commercio di libri usati e quindi rientrante nel regime Iva del margine di cui all’articolo 36 del del Dl 41/1995, che rappresenta una causa ostativa per la applicazione del regime forfetario.
La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 9/E/2019 ha precisato che nel caso in cui un regime incompatibile con il forfettario non sia obbligatorio e quindi il contribuente opti per l’applicazione del regime ordinario Iva, è ammessa l’applicazione del regime forfettario a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Nel caso in esame l’imprenditore individuale può aderire immediatamente al regime forfettario a condizione che non applichi il regime del margine. La risposta precisa infatti che non è necessario che la nuova impresa individuale effettui anche l’opzione per il regime ordinario nell’anno di imposta precedente a quello di adozione del forfettario in quanto il requisito espresso nella circolare 9/2019 è riferito ai soggetti preesistenti che esercitano attività già assoggettata al margine.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 215/2019