La domanda rifiutata di saldo e stralcio per la Sas si converte in rottamazione
La risposta è negativa. Il mancato accoglimento da parte dell’agenzia delle Entrate Riscossione della richiesta di saldo e stralcio è coerente con quanto disposto dal legislatore e con quanto da ultimo chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019. L’articolo 1 commi 184 - 198 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto, infatti, il saldo e stralcio dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati soltanto da persone fisiche e trasmessi agli agenti della Riscossione dal 2000 al 2017. Pertanto, i debiti della società a titolo di imposta, come ad esempio l’Iva e l’Irap, non possono essere definiti dai soci, quand’anche originino da liquidazione automatica, essendo la definizione riservata ai debiti delle persone fisiche che presentano un indice Isee (indicatore della situazione economica equivalente) su base familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012. Inoltre, con la circolare 8/E del 10 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha espressamente escluso che il socio di una società di persone possa definire i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni della società, per tributi suoi propri tipo l’Iva e l’Irap. Nel caso prospettato, tuttavia, in base all’articolo 1, comma 193, della legge n. 145/2018, la domanda di saldo e stralcio si converte, automaticamente e senza previo consenso del debitore, in domanda di rottamazione dei ruoli. Pertanto, sarà possibile definire i carichi della società in accomandita semplice mediante rottamazione, con stralcio di sanzioni e interessi di mora.
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