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La domanda rifiutata di saldo e stralcio per la Sas si converte in rottamazione

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di Rosanna Acierno

La domanda

Il 29 marzo 2019 ho presentato all’agenzia entrate Riscossione di Alba (Cn) domanda di saldo e stralcio cartelle di pagamento intestate a una società Sas (di cui io ero socio accomandatario) che è stata sciolta il 31 dicembre 2016 e quindi cancellata dal registro imprese. Il 4 aprile 2019 ho ricevuto un’e-mail da agenzia Riscossione con cui mi veniva comunicato l’annullamento della domanda poiché non sono a me intestati i carichi affidati per i quali è stato chiesto saldo e stralcio. Facendo presente di essere in possesso degli altri requisiti (Isee inferiore a 20mila euro), vorrei sapere come possano rigettare la mia domanda inoltrata in qualità di persona fisica obbligata, per legge, a rispondere illimitatamente di tutti i debiti in capo ad una società ormai inesistente. Ci sarebbe un modo per convincere l’agenzia della Riscossione ad accettare le mie ragioni e, quindi, anche la mia richiesta?
B.G. – Baldissero D’Alba (Cn)

La risposta è negativa. Il mancato accoglimento da parte dell’agenzia delle Entrate Riscossione della richiesta di saldo e stralcio è coerente con quanto disposto dal legislatore e con quanto da ultimo chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019. L’articolo 1 commi 184 - 198 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto, infatti, il saldo e stralcio dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati soltanto da persone fisiche e trasmessi agli agenti della Riscossione dal 2000 al 2017. Pertanto, i debiti della società a titolo di imposta, come ad esempio l’Iva e l’Irap, non possono essere definiti dai soci, quand’anche originino da liquidazione automatica, essendo la definizione riservata ai debiti delle persone fisiche che presentano un indice Isee (indicatore della situazione economica equivalente) su base familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012. Inoltre, con la circolare 8/E del 10 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha espressamente escluso che il socio di una società di persone possa definire i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni della società, per tributi suoi propri tipo l’Iva e l’Irap. Nel caso prospettato, tuttavia, in base all’articolo 1, comma 193, della legge n. 145/2018, la domanda di saldo e stralcio si converte, automaticamente e senza previo consenso del debitore, in domanda di rottamazione dei ruoli. Pertanto, sarà possibile definire i carichi della società in accomandita semplice mediante rottamazione, con stralcio di sanzioni e interessi di mora.

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