Controlli e liti

La doppia sanzione penale e tributaria torna all’esame della Consulta

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di Andrea Taglioni


La Consulta dovrà nuovamente pronunciarsi sulla compatibilità costituzionale del doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, qualora sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa avente natura penale. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Rovigo, con l’ordinanza del 14 febbraio 2019, pubblica nella «Gazzetta Ufficiale» serie speciale - Corte costituzionale n. 38 del 18 settembre.

La vicenda fa seguito ad un procedimento penale a seguito del quale l’imputato veniva chiamato a rispondere del reato di omesso versamento dell’Iva per non aver eseguito, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, il relativo pagamento.

La stessa condotta veniva sanzionata dall’agenzia delle Entrate con l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione contestata. In attesa del procedimento veniva fatto rilevare anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante la rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. La difesa rappresentava che il compimento del medesimo fatto, a cui vengono ricollegate entrambe le misure sanzionatorie, amministrative e penali, contrasterebbe con il principio del ne bis in idem.

L’eccezione avanzata dalla difesa è stata condivisa dal giudice il quale ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionalità dell’articolo 649 del Codice di procedura penale, anche in relazione all’articolo 4, protocollo n. 7 della Convenzione Edu, laddove non estende la tutela anche in caso di sanzioni amministrative, ma sostanzialmente penali.

Preliminarmente è stata posta l’attenzione sulla necessità di individuare i parametri sulla base dei quali, secondo l’insegnamento della Corte Edu, l’illecito amministrativo assume il carattere penale.

Nel caso specifico, che la sanzione prevista per l’omesso versamento abbia natura penale, a prescindere dalla qualificazione giuridica della violazione, lo si ricava oltre che dall’entità, dalla funzione deterrente e punitiva per cui è disposta.

L’ordinanza, inoltre, ha escluso l’applicazione dei principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza Menci (C-524/15), laddove gli euro giudici avevano stabilito, nel caso di omesso versamento delle imposte, la coesistenza di una sanzione amministrative e penale a condizione che il cumulo non risultasse eccessivo rispetto alla gravità della violazione e che, perseguendo la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, non venisse violato il principio di proporzionalità.

Ciò in quanto, con l’omesso versamento dell’Iva si innescano due procedimenti sanzionatori, penale e amministrativo, riguardante un medesimo fatto materiale ed un’identica condotta. Inoltre, secondo il giudice remittente, nell’ordinamento interno mancherebbe una specifica normativa che disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità, le condizione al di là delle quali il doppio binario non venga a contrastare con i principi fissati dalle norme convenzionali.

Sarebbe auspicabile, come tra l’altro sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza 43/2018), un intervento legislativo chiarificatore della questione.

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