Controlli e liti

La farmacia può vendere non solo medicinali

Alcuni controlli della Gdf stanno evidenziando il problema dei prodotti diversi dai medicinali

Durante l’emergenza coronavirus nessuna norma vieta alle farmacie di vendere tutti i beni che abitualmente commercializzano, compresi cosmetici ed articoli per l’infanzia.

In questi giorni la Guardia di Finanzia svolge controlli a tappeto per prevenire speculazioni sulla vendita di mascherine, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale (Dpi). Nelle farmacie vengono verificati la congruità dei ricarichi e la corretta esposizione dei prezzi di vendita; nella quasi totalità dei casi non vengono rilevate violazioni e viene attestata a verbale la piena regolarità del comportamento del farmacista.

Prodotti diversi dai medicinali

Da alcune segnalazioni emerge tuttavia che alcuni verificatori sostengono che i prodotti diversi dai medicinali e prodotti sanitari non possano essere venduti. Addirittura in alcuni casi è stato imposto di esporre sui reparti di cosmesi e articoli per l’infanzia cartelli con la dicitura «merce non in vendita».

Si tratta di un’interpretazione molto discutibile dei provvedimenti in vigore, che riteniamo non corretta. Il primo provvedimento restrittivo (Dpcm 11 marzo 2020) stabilisce che sono sospese «le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità», ma «restano aperte … le farmacie».

L’esercizio della farmacia – che per legge costituisce oggetto esclusivo delle «società speziali», che ne sono titolari – è un servizio di pubblica necessità e comprende indistintamente tutte le attività di dispensazione, di vendita e di servizio che sono svolte al suo interno sulla base della concessione regionale e dell’autorizzazione all’esercizio. La tabella merceologica della farmacia (stabilita da un decreto del 1988) comprende, oltre ai medicinali, una nutrita serie di prodotti tra cui ad esempio: articoli di puericoltura, prodotti cosmetici e per l’igiene della persona, alimenti per piccoli animali.

Non si può distinguere tra l’uno o l’altro settore merceologico dei prodotti abitualmente commercializzati (anche attraverso il noleggio), perché tutti indistintamente sono rientranti nell’oggetto esclusivo dell’impresa-farmacia. Le uniche attività che debbono essere sospese anche dalle farmacie sono quelle, di natura non sanitaria, che si fondano su una autorizzazione distinta ed autonoma, come ad esempio l’attività della cabina estetica.

Lettura frettolosa del Dpcm del 22 marzo

Alcuni verificatori forse danno una lettura frettolosa del provvedimento del 22 marzo 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività commerciali diverse da quelle elencate nella tabella dei codici Ateco allegata al decreto: poiché si prevede che «è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici» qualcuno deve aver pensato che sia quindi vietata anche alle farmacie ogni attività diversa dalla vendita di farmaci e dispositivi.

Ma le nuove misure si applicano non in sostituzione, ma cumulativamente alle precedenti. E ora anche il Dpcm del 10 aprile, che fissa misure fino al 3 maggio, sancisce (articolo 1, lettera z) che restano aperte le farmacie. Le farmacie restano quindi aperte con la piena operatività, senza limitazioni sulla tipologia dei beni vendibili.

Questa conclusione non comporta tuttavia alcun rischio che le farmacie facciano concorrenza sleale alle profumerie che restano chiuse: chi va in farmacia appositamente per acquistare solo tali beni rischia le sanzioni per violazione delle misure di prevenzione dell'epidemia da Covid-19.

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