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La fattura elettronica fa spazio alla regolarizzazione dell’imposta a debito

Da ottobre debuttano le nuove specifiche tecniche. Nel blocco «Altri dati gestionali» anche il riferimento al corretto periodo di imposta nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito Iva

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Dal 1° ottobre 2022, tutti i soggetti che trasmettono le fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi) devono utilizzare le nuove specifiche tecniche, versione 1.7.1, pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate il 1° agosto 2022. Per le fatture alla pubblica amministrazione (B2G) devono utilizzare la versione 1.3.2 del 1° ottobre 2022, pubblicata sul sito fatturaPa.

Devono o possono? In realtà, apparentemente, si potrebbe rispondere anche solo possono, in quanto il nuovo tracciato è perfettamente retrocompatibile con il precedente. Ne consegue che l’invio, anche dopo il 1° ottobre 2022, di una fattura Xml generata con il precedente tracciato non dovrebbe creare alcun problema. Sempre che, chiaramente, non si debba utilizzare il nuovo tipo documento TD28 e non si violino le regole introdotte con i nuovi controlli. Tuttavia l’aggiornamento tempestivo del proprio software gestionale è più che consigliabile.

Vediamo l’elenco delle principali novità, cercando di capire gli effetti di ciascuna lato software.

Integrazione dei controlli per l’errore 00471 dell’autofattura

Modificati i criteri di controllo per l’errore 00471 che prevedono ora che non sia più possibile l’indicazione, in caso di autofattura, dello stesso soggetto sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente, se non limitatamente ai tipi documento TD21 («Autofattura per splafonamento») e TD27 («Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa»).

Di conseguenza, poiché il cedente/prestatore non può più essere uguale al cessionario/committente per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) sarà da ora in poi necessario - in particolare proprio per le autofatture e per i documenti di integrazione di operazioni con l’estero - che nei campi relativi al cedente/prestatore vengano indicati i dati anagrafici e identificativi reali di tale soggetto e non più quelli di chi emette il documento. Pena lo scarto del documento da parte del Sistema di interscambio.

Nuovo tipo documento TD28

Qualora un soggetto passivo Iva, residente o stabilito in Italia, riceva da un soggetto forfettario sanmarinese residente nella Repubblica di San Marino una fattura cartacea relativa a cessione di beni con addebito dell’imposta, egli in qualità di cessionario/committente deve emettere un documento integrativo, inviandolo al sistema Sdi, con tipo documento TD28, al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni ricevute da operatori esteri (esterometro).

Ne consegue che, in presenza di una fattura cartacea relativa a cessione di beni emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta, va da ora in poi utilizzato il documento TD28 e non più il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Nuove codifiche per il blocco «AltriDatiGestionali»

Introdotte alcune nuove codifiche per il blocco «AltriDatiGestionali» per riportare in fattura:

1. l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito per le operazioni soggette a Iva, in caso di mancata o irregolare fatturazione, effettuata con versamento tramite il modello F24;

2. il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione, nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito Iva;

Nel primo caso, al fine di riportare in fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica dell’Iva, l’elemento «TipoDato» va valorizzato con la stringa F24.

Nel caso secondo caso, relativo alle operazioni di estrazione beni da deposito Iva, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione, l’elemento «TipoDato» va valorizzato:

• con la stringa «NellAnno», nel caso in cui l’estrazione dal deposito Iva avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;

• con la stringa «AnniPreced», nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

Trattandosi di fattispecie molto particolari, la generalità dei software consentirà l’indicazione manuale di tali informazioni da parte dell’operatore.

Adeguamento dei software gestionali

Le procedure realizzate dalle software house associate ad AssoSoftware sono state già tutte aggiornate e utilizzano già, a partire dal 1° ottobre 2022 i nuovi schemi Xsd.

Contestualmente sono stati aggiornati i fogli stile dell’agenzia delle Entrate e di AssoSoftware e adeguate le funzioni legate alle operazioni con San Marino, con l’aggiunta del nuovo tipo documento TD28.

Le indicazioni operative vengono fornite direttamente dalle software house ai propri clienti.