La firma disconosciuta può bloccare la cartella relativa all’atto impositivo
La sentenza 2750/1/2020 della Ctp Siracusa: l’ufficio avrebbe dovuto depositare il documento in originale o avanzare richiesta di verificazione in base all’articolo 216 del Codice di procedura civile
Stop alla cartella basata sull’accertamento notificato a mezzo del servizio postale se il contribuente disconosce la sottoscrizione sul relativo avviso di ricevimento e l’ufficio non deposita l’originale dell’atto, né tanto meno si avvale della verificazione. Così la sentenza 2750/1/2020 della Ctp Siracusa (presidente Saito, relatore Vasaturo).
Il contenzioso
Nel maggio 2016 l’ente di riscossione notifica ad un contribuente cartella fondata su avviso di accertamento relativo a tasse automobilistiche relative all’anno 2011 per euro 192,50.Il contribuente si oppone all’atto di riscossione e, nel luglio 2016, promuove reclamo-ricorso notificato sia all’agenzia delle entrate che al concessionario: sostiene, tra gli altri motivi, la mancata notifica dell’avviso posto a base del ruolo esattoriale, nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Resistono sia il concessionario che l’agenzia delle Entrate con rispettivi atti di controdeduzioni: in particolare, l’ente creditore contesta la mancata notifica dell’atto presupposto alla cartella e produce copia dell’accertamento e del relativo avviso di ricevimento ma il contribuente replica con memoria: ribadisce la mancata notifica dell’avviso e disconosce la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento depositato dall’agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 215 del Codice di procedura civile oltre a contestarne la conformità all’originale.
La decisione
Per i giudici di primo grado la documentazione prodotta dall’ufficio non basta a superare la contestazione del contribuente: il Collegio sottolinea che non può avvalersi della documentazione depositata dall’erario a seguito del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento relativo all’atto impositivo. L’ufficio avrebbe dovuto depositare il documento in originale o avanzare richiesta di verificazione in base all’articolo 216 del Codice di procedura civile, qualora avrebbe voluto continuare ad avvalersi della documentazione in copia.
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