Imposte

La fondazione resta non commerciale anche se detiene partecipazioni

La risposta a interpello 481: se si tratta di una mera gestione statica non si applica l’imposta sulle donazioni sui trasferimenti gratuiti di quote

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

La fondazione che detiene partecipazioni societarie resta “non commerciale” a condizione che si tratti di una mera gestione statica delle stesse. Proprio in funzione della natura dell’ente, non si applica l’imposta sulle donazioni in caso di trasferimento a titolo gratuito di quote societarie.

Questo quanto emerge dalla risposta a interpello 481/2020 dell’agenzia delle Entrate. L’istante è una fondazione che persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale e che opera nel campo culturale e della formazione. La stessa precisa di essere già titolare di quote in società di capitali e di essere beneficiaria di una donazione del 100% delle partecipazioni di una Spa.

Il quesito, pertanto, concerne la possibilità per l’ente di mantenere la natura non commerciale nonostante detenga una partecipazione societaria. Con la conseguenza di poter applicare i benefici fiscali previsti per le erogazioni liberali e fruire dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni.

Su tale richiesta, l’agenzia delle Entrate giunge a una conclusione favorevole per l’istante. In particolare, richiamando la disciplina dettata dal Tuir, individua i requisiti necessari per determinare la natura dell’ente. Sussiste dunque il carattere della commercialità delle attività in presenza dei requisiti di professionalità, sistematicità e abitualità.

Partendo da tali considerazioni e sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Ue (sentenza 10 gennaio 2006, C-222/04), l’amministrazione finanziaria ritiene che nel caso sottoposto alla sua attenzione la fondazione non perda la natura non commerciale. Il possesso di partecipazioni non configura di per sé un’attività economica in quanto si sostanzia in una mera gestione statica delle stesse e nella semplice nomina degli organi sociali, senza il coinvolgimento della fondazione nelle decisioni operative.

Qualche perplessità in ordine alla natura dell’ente, tuttavia, potrebbe sorgere nel caso di specie, considerato che la governance della fondazione corrisponde perfettamente con quella delle società detenute. Peculiarità questa che potrebbe costituire un indice di gestione operativa della partecipata.

Dalla natura stessa dell’ente dipende altresì la possibilità per la fondazione di riconoscere le agevolazioni fiscali in tema di erogazioni liberali previste dal Tuir (articoli 15, lettere h-i, e 100, lettera a) e di non applicare, in caso di trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito, l’imposta sulle donazioni. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, per poter beneficiare dell’agevolazione, tuttavia è necessario che (i) l’atto espliciti le finalità per cui il donante ha posto in essere lo stesso;(ii) il beneficiario entro 5 anni dalla donazione dimostri che le utilità siano state utilizzate per gli scopi previsti.

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