Adempimenti

La formulazione delle norme penalizza le società con esercizio «a cavallo»

immagine non disponibile

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

La legge è uguale per tutti, ma non sempre è pensata per tutti. Ciò è vero specialmente con riguardo alle leggi contenenti disposizioni fiscali che incidono significativamente sulle scelte gestionali delle imprese, in relazione alle valutazioni di opportunità derivanti dalla corretta applicazione della norma.

Si pensi alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare, c.d. esercizio a cavallo: queste società spesso si trovano penalizzate dall’utilizzo, da parte del legislatore fiscale, di formule quali «in vigore dal 1° gennaio» piuttosto che «in vigore dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre».

Un esempio di quanto affermato è la norma che consente la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico, introdotta dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), i quali prevedevano l’agevolazione in relazione alle spese sostenute «entro il 31 dicembre 2007», formulazione «corretta» poi dalla circolare n. 36/E/2007, nella quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per le società a cavallo, occorre comunque far riferimento al periodo d’imposta «in corso alla data del 31 dicembre 2007».

Le successive norme di proroga della disposizione agevolativa, che hanno contribuito anche a variare la misura percentuale dell’agevolazione stessa, non hanno sempre tenuto conto della fruibilità per le società con esercizio a cavallo d’anno, che si sono ritrovate a non poter usufruire del bonus per l’intero esercizio oppure a poterne fruire ma con variazioni di percentuali in corso dello stesso.

Altro esempio riguarda l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, il c.d. spesometro opzionale di cui all’art. 1 comma 3 del Dlgs 127/2015, che dal dato testuale risulta avere effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo.

A tale adempimento è connesso l’incentivo della riduzione dei termini di accertamento di due anni, applicabile ai soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti per importi superiori a 30 euro. Ebbene, se prendiamo ad esempio una società con esercizio 1/10/2017-30/9/2018 che ha esercitato l’opzione nel corso del 2017 con efficacia dal 1/01/2018, si troverà nella situazione in cui gli effetti della riduzione dei termini accertativi saranno validi solo per 9 mesi del suo esercizio, mentre nel periodo tra il 1/10 e il 31/12 del 2017 si applicheranno i normali termini, senza riduzione.

La situazione si complica ulteriormente se si considera poi che dal 2019, con la fattura elettronica obbligatoria per tutti, l’opzione verrà di fatto abrogata; la riduzione dei termini di accertamento ci sarà in caso di tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro, con modalità stabiliti con decreto ancora non emanato (vedi comma 909, articolo 1, lettera c) della legge 205/2017).

E rimanendo in tema di fatturazione elettronica, l’obbligo generalizzato entra in vigore con formula «dal 1° gennaio 2019», comportando, di fatto, alle società con esercizio a cavallo di dover gestire nello stesso esercizio fatture cartacee e fatture elettroniche con tutte le conseguenze del caso, anche e soprattutto in tema di registrazione e conservazione delle stesse.

Va ricordato infine che la proroga al 31 ottobre 2018 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi non interessa le società con esercizio a cavallo, per le quali l’articolo 2 comma 7 del Dpr 322/1998 dispone l’invio della dichiarazione entro l’ultimo giorno del nono mese dalla chiusura del periodo; il dato testuale del comma 932 dell’articolo 1 della legge 205/2017, dispositiva della proroga, dispone espressamente che lo slittamento dei termini opera unicamente per quei soggetti la cui dichiarazione (Redditi e Irap) sarebbe scaduta al 30 settembre, come confermato a Telefisco 2018.

Tuttavia, occorre segnalare che, sebbene meno frequenti, esistono dei casi in cui la “grammatica” della normativa fiscale suggerisca delle situazioni di favore per il contribuente con esercizio a cavallo (si vedano le varie proroghe del super/iper ammortamento e i cambiamenti di aliquota dell’Ace).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©