Imposte

La holding non deve riaddebitare tutti i costi dei servizi

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di Massimo Bellini, Enrico Ceriana

Non può essere ritenuta fondata la pretesa dell’agenzia delle Entrate secondo cui una holding che presta servizi alle controllate dovrebbe riaddebitare alle stesse tutti i costi di gestione. Il principio arriva dalla sentenza della Ctr Lombardia 1190/11/2019 (presidente Pezza, relatore Missaglia).

La controversia trae origine da una contestazione per gli anni d’imposta 2011 e 2012 in cui venivano riprese a tassazione ai fini della normativa sui prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7, Tuir) le perdite conseguite da una holding e da una subholding di una multinazionale, che aderivano a un consolidato nazionale. Le società italiane erano in perdita fiscale e ciò a parere dell’ufficio derivava da una sottofatturazione dei servizi prestati alle società partecipate. A ulteriore dimostrazione della propria tesi i verificatori evidenziavano che la subholding riceveva dalla propria holding costi per servizi per un importo superiore ai propri ricavi, in quanto solo una parte dei servizi ricevuti veniva riaddebitata alle consociate estere.

La Ctp Milano aveva accolto il ricorso della contribuente evidenziando che l’esistenza di perdite che potessero far sospettare un trasferimento di prezzo all’estero era erroneo, in quanto la perdita era solo fiscale mentre il bilancio civilistico delle due società era in utile per effetto della percezione di utili e plusvalenze provenienti dalle controllate estere. Questi, infatti, erano imponibili in Italia nella misura del 5% in quanto provenienti da società operanti in Paesi white list che li avevano già assoggettati a tassazione.

La Ctr ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso dell’Agenzia. Secondo i giudici, la Ctp aveva correttamente evidenziato che una holding di partecipazioni percepisce come ricavi caratteristici i dividendi dalle partecipate, pertanto si deve dotare di una struttura idonea a governare i propri interessi ovvero gli investimenti di capitale nelle società partecipate. Ne deriva che l’ufficio avrebbe dovuto analizzare i singoli servizi prestati e tenere conto delle funzioni svolte dalla società nel proprio interesse, tipiche della propria funzione di controllo, i cui costi pertanto non dovevano essere riaddebitati. Tra queste le spese per gli organi societari, per il controllo dell’esecuzione delle direttive strategiche, per la redazione e certificazione del bilancio proprio e consolidato e per la gestione dei flussi informativi e finanziari.

In definitiva, sottolineano i giudici, non è corretto l’assunto dell’Agenzia secondo cui la holding deve ribaltare tutti i costi alle società controllate e cioè non dovrebbe avere propri costi di struttura. Al contrario l’Agenzia avrebbe dovuto provare che il prezzo dei servizi prestati era inferiore al valore di mercato.

La sentenza, inoltre, ha valorizzato la presenza di contrattualistica intercompany che supportava il modus operandi del gruppo e della relazione di revisione che certificava la corretta esposizione dei costi e ricavi in bilancio. Anche l’ipotetica sovrafatturazione dalla holding alla subholding era infondata in quanto le due società avevano aderito al consolidato nazionale, il che generava un effetto fiscale nullo e consentiva di escludere la volontà di sottrarre materia imponibile.

Ctr Lombardia 1190/11/2019

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