Imposte

La lavorazione di piante ornamentali è reddito agrario

di Federico Gavioli

Le attività di manipolazione su piante ornamentali prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi e soggette a una particolare lavorazione prima di essere immesse sul mercato, rientrano tra le attività di manipolazione e sono tassate secondo i criteri previsti per il reddito agrario; è quanto affermato dall’agenzia delle Entrate , con la r isoluzione 11/E del 29 gennaio 2018 .
Il dubbio posto all’agenzia delle Entrate, da parte di alcune associazioni, riguarda il corretto trattamento fiscale che gli operatori del settore devono riservare su alcune attività svolte su piante prodotte in vivaio; in particolare la questione concerne il fatto che il vivaista acquista da terzi produttori le piante, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire ai propri clienti. Le piante stesse, prima di essere immesse sul mercato, subiscono il trattamento che passa dalla concimazione e l’inserimento nel terriccio , al trattamento delle zolle per eliminare gli insetti nocivi, fino ad arrivare alla potatura, steccatura e rinvasatura.
Per le associazioni istanti tali attività rientrano nella tassazione catastale, prevista per il reddito agrario.
L’agenzia delle Entrate evidenzia che l’articolo 2, comma 6, lettera a), della legge 350 del 2003 ha riformulato l’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, ricomprendendo nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente i redditi delle «attività di cui al terzo comma, dell’articolo 2135 del Codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze su proposta del ministero delle Politiche agricole e forestali”.
Per effetto di tale riformulazione si considerano ora attività connesse tassate su base catastale, di cui al citato articolo 32 del Tuir, quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
I successivi decreti ministeriali fanno rientrare tra le attività agricole connesse, per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.
L’agenzia delle Entrate, sulla base anche di quanto affermato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (nota n. 24856 del 9 aprile 2015) afferma che le attività oggetto dell’interpello rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante e, pertanto , sono tassate secondo i criteri del reddito agrario.

Risoluzione 11/E del 29 gennaio 2018

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